Esenzione IMU beni merce: necessaria la dichiarazione per ciascuna annualità (Cass. civ. Sez. 5 n. 14548 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione per i c.d. beni merce, prevista dall’art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019, è subordinata, per ciascuna annualità d’imposta, alla presentazione della dichiarazione di esenzione ai sensi dell’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013. Tale adempimento, richiesto a pena di decadenza, costituisce condizione necessaria per il riconoscimento del beneficio e non può essere sostituito dalla conoscenza, da parte dell’ente impositore, dei fatti che ne legittimano l’applicazione. La dichiarazione presentata dal precedente proprietario costruttore per una determinata annualità non produce effetti ultrattivi per le annualità successive, dovendo la permanenza dei requisiti di legge essere oggetto di specifica e rinnovata indicazione.
Il Fatto
A seguito dell’impugnazione di un avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2016, la società contribuente, che aveva ricevuto in conferimento immobili da un’impresa costruttrice, sosteneva di poter beneficiare dell’esenzione per i beni merce, richiamando la dichiarazione IMU presentata dal conferente per l’annualità 2013. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva la tesi della contribuente, qualificando il conferimento come trasferimento d’azienda e ritenendo valida la dichiarazione originaria in assenza di variazioni della situazione dei beni.
Roma Capitale ha impugnato la sentenza in cassazione, deducendo la violazione della disciplina sull’esenzione IMU per i beni merce e, in particolare, la mancata applicazione dell’obbligo dichiarativo annuale previsto a pena di decadenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminata prioritariamente la questione del presupposto dichiarativo dell’esenzione, ha accolto il relativo motivo di ricorso, assorbendo l’altro. Il giudice di legittimità ha chiarito che l’esenzione per i beni merce, pur non specificando la norma la necessità di una dichiarazione “a pena di decadenza”, deve essere coordinata con la disciplina previgente di cui all’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013, non abrogata dall’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019.
Ne consegue che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale, non potendo essere surrogata dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l’esenzione. In applicazione del consolidato principio di stretta interpretazione delle norme agevolative, la specifica indicazione normativa che subordina il beneficio alla dichiarazione impedisce di ritenere equivalente o superflua qualsiasi altro adempimento.
Le condizioni per l’esonero, rappresentate dalla destinazione alla vendita e dallo stato di non locazione degli immobili, sono fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo: esse devono, pertanto, essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU relativa a ciascuna annualità per la quale si richiede l’esenzione. La mancata presentazione di una nuova dichiarazione per l’annualità 2016 è stata, quindi, ritenuta determinante, non potendo l’originaria dichiarazione riferita all’annualità 2013 produrre effetti ultrattivi.
La sentenza impugnata è stata, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario, con condanna della contribuente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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