Revocazione ordinanza Cassazione errore di fatto e non di giudizio (Cass. civ. Sez. I n. 6296 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio di cui all’art. 391 bis cod. proc. civ. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare. Non è invece deducibile come errore revocatorio la pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, restando esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Ne consegue che la censura volta a contestare il giudizio della Corte sull’inammissibilità del ricorso è inammissibile.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, con decreto del 2016, respinse l’opposizione proposta dal creditore allo stato passivo di una società assicurativa in liquidazione coatta amministrativa, in relazione a compensi per prestazioni di consulenza. Il giudice osservò che il creditore non aveva adempiuto l’onere probatorio, non avendo prodotto, neppure dopo il ricorso, l’originale o copia conforme della domanda di insinuazione al passivo, e che non sussisteva alcun dovere di attivazione ufficiosa del giudice.
Avverso il decreto il creditore propose ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Con ordinanza del 31.5.2022 la Corte lo dichiarò inammissibile, rilevando che la doglianza lamentava un inesistente vizio di motivazione e che la censura avrebbe dovuto essere fatta valere con la revocazione. Il creditore propone allora ricorso per revocazione avverso tale ordinanza; la società, quale assuntrice del concordato della compagnia, resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denunzia l’erronea valutazione della Corte circa un supposto errore di percezione in cui sarebbe incorsa esaminando l’opposizione allo stato passivo, mentre avrebbe dovuto ravvisare un’erronea valutazione del fatto processuale. La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra errore di fatto ed errore di giudizio. L’errore revocatorio si configura solo quando la decisione si fonda sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare. Non è invece revocabile la decisione che costituisca conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali. La Corte richiama sul punto il precedente Cass. n. 10040/2022.
Nel caso concreto, la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso sulla base di un giudizio: poiché il Tribunale di Palermo aveva ritenuto inammissibile l’opposizione per omessa produzione della domanda di insinuazione, il ricorrente, lamentando l’omesso esame degli atti e documenti prodotti, avrebbe dovuto proporre domanda di revocazione e non ricorso per cassazione.
Si tratta, all’evidenza, di un giudizio fondato sulla valutazione della decisione impugnata e del ricorso, non censurabile sub specie dell’errore revocatorio. Il ricorso è dunque inammissibile e le spese seguono la soccombenza, con condanna al pagamento in favore della controricorrente. La Corte dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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