Il classamento DOCFA non impone all’Ufficio di motivare la diversa valutazione tecnica, se i dati oggettivi restano invariati (Cass. civ. Sez. 5 n. 10000 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni. L’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 6 della l. n. 130/2022, non comporta alcuna inversione dell’onere della prova né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, applicandosi solo ai giudizi instaurati successivamente al 16 settembre 2022. L’esistenza di un giardino o di una corte, quale elemento differenziatore delle ville A/8 e dei villini A/7, non assume rilevanza catastale solo se ad uso esclusivo, ma anche ove ad uso comune, non precludendo di per sé l’inserimento del bene nelle predette categorie.
Il Fatto
I contribuenti, coniugi, presentavano nel 2018 le dichiarazioni DOCFA per due unità immobiliari site nel Comune di Menaggio, derivanti dalla divisione di un originario subalterno, proponendo il classamento nelle categorie A/7. L’Agenzia delle Entrate notificava due avvisi di accertamento che rideterminavano la categoria in A/8, elevando le rendite, senza modificare il numero dei vani indicati.
I ricorsi dei contribuenti venivano respinti in primo grado e in appello. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia escludeva la rilevanza di un pregresso giudicato, osservando che le modifiche strutturali per la divisione dell’unità non avevano mutato la situazione catastale, e che la presenza di nuovi impianti separati aveva anzi accresciuto il pregio delle unità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso inammissibile e comunque infondato: i ricorrenti non avevano interesse a censurare la sentenza di primo grado sul giudicato, atteso che il giudice d’appello lo aveva considerato irrilevante, integrando la motivazione.
Quanto al secondo motivo, relativo alla motivazione dell’avviso, la Corte ha richiamato il principio per cui, nella procedura DOCFA, la motivazione è sufficiente con la sola indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi di fatto dichiarati non siano disattesi e la differenza di rendita dipenda da una diversa valutazione tecnica. Nel caso di specie, nessun parametro indicato dal contribuente era stato modificato, sicché l’avviso era adeguatamente motivato. La Corte ha inoltre chiarito che l’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 non ha introdotto alcuna inversione dell’onere probatorio e opera solo per i giudizi instaurati dopo il 16 settembre 2022.
Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili: le censure, pur formalmente qualificate come violazione di legge, mira in realtà a un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità una volta che la motivazione non sia apparente o inesistente. La Corte ha escluso che la pronuncia impugnata sia affetta dai vizi richiamati, avendo la CTR espresso in modo logico e coerente le ragioni della decisione.
Infine, la Corte ha richiamato il proprio costante orientamento per cui la presenza di un giardino o di una corte ad uso comune con altre unità abitative non impedisce la classificazione in categoria A/8 o A/7, quando concorrano le altre caratteristiche tipologiche. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese.
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Nota della Redazione
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