Motivazione apparente e omessa pronuncia sui motivi di appello tributario (Cass. civ. Sez. V n. 6376 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che, a fronte della domanda di annullamento dell’atto impositivo, si limiti ad affermare che il giudice del merito è tenuto a rideterminare l’importo dovuto, senza esaminare le censure proposte dall’Ufficio appellante, è affetta da omessa pronuncia e da motivazione apparente. Il vizio di omessa pronuncia, che integra la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non si converte in una questione di mera violazione di legge e non è pertanto inammissibile per difetto di specificità. Le questioni devolute al giudice di appello non possono ritenersi rigettate in via implicita quando dalla motivazione non è desumibile alcun esame, nemmeno sommario, delle stesse. La sentenza va cassata con rinvio per l’esame dei motivi pretermessi.
Il Fatto
La società contribuente, esercente attività alberghiera e di ristorazione, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2007, con il quale l’Ufficio aveva recuperato maggiori IRES, IRAP e IVA all’esito di una verifica. La CTP di Ragusa ha accolto parzialmente il ricorso. La CTR della Sicilia ha poi rigettato sia l’appello principale dell’Ufficio sia l’appello incidentale della società.
Il giudice di appello ha ritenuto che, di fronte alla domanda di annullamento dell’atto impositivo, il giudice di primo grado non potesse limitarsi ad annullare la pretesa impositiva, essendo anche giudice del merito e quindi onerato della rideterminazione dell’importo dovuto. Avverso tale pronuncia l’Ufficio propone ricorso per cassazione con un unico motivo; la società resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d. lgs. n. 546/1992, prospettando motivazione apparente e omessa pronuncia sui motivi di appello. L’Ufficio assume di aver contestato in grado di appello tutti i capi sfavorevoli della sentenza di primo grado e trascrive l’atto di appello a sostegno della specificità delle censure.
La Corte rigetta l’eccezione di inammissibilità del ricorso. Il motivo si incentra su un vizio processuale di omessa pronuncia e non su una violazione di legge. Il ricorrente non si limita a richiamare l’art. 36 d. lgs. n. 546/1992, relativo alla nullità della sentenza, ma deduce un autonomo vizio di omessa pronuncia, con la conseguente ammissibilità della doglianza.
Nel merito il ricorso è fondato. Il ricorrente ha trascritto l’atto di appello dell’Ufficio per evidenziare le questioni devolute al giudice di secondo grado, sulle quali la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi. Si tratta delle censure alla pronuncia di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso introduttivo della società: i contributi regionali in conto impianti per un periodo di imposta, qualificati come sopravvenienze attive, e la rideterminazione del recupero a tassazione dei ricavi dell’attività di ristorazione.
Il giudice di appello si è limitato ad affermare che il giudice del merito, in quanto giudice di impugnazione-merito, deve procedere alla rideterminazione della pretesa impositiva. La motivazione deve quindi ritenersi omessa rispetto alle questioni dedotte dall’Ufficio appellante: essa è sinanche estranea alle ragioni del contendere e non reca alcuna traccia dell’esame di tali questioni.
Tali questioni non possono ritenersi implicitamente rigettate, perché dalla motivazione non può in alcun modo desumersi che siano state affrontate e decise, nemmeno in via implicita. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio per l’esame dei motivi di appello pretermessi, con demandata al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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