Regione Calabria estranea ai debiti socio-sanitari delle ASP convenzionate (Cass. civ. Sez. II n. 6788 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prestazioni socio-sanitarie erogate in regime di accreditamento nella Regione Calabria, la disciplina che demanda alle A.S.L. (o A.S.P.) ogni potere di intervento diretto, compresa la stipulazione dei rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private, riserva alla Regione i soli compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza. Ne consegue che l’esecuzione delle prestazioni in favore degli assistiti non fa sorgere obbligazioni a carico della Regione, rimasta estranea alla convenzione stipulata con l’A.S.P. Il fatto che una quota della retta gravi sul Fondo sociale regionale non comporta una responsabilità diretta dell’ente verso le strutture accreditate, assumendo rilievo solo sul piano interno dei rapporti finanziari tra Regione ed ente erogante. È pertanto escluso il diritto della struttura di pretendere dalla Regione il pagamento delle rette.
Il Fatto
Una casa protetta, accreditata dalla Regione Calabria per l’erogazione di prestazioni sociosanitarie in favore di anziani non autosufficienti, agisce nei confronti della Regione per ottenere il pagamento della quota del 50% della retta giornaliera asseritamente gravante sul Fondo sociale regionale, a titolo di corrispettivo contrattuale o di indennizzo ex art. 2041 cod. civ.
La struttura aveva erogato le prestazioni per l’anno 2013 in esecuzione di un contratto stipulato con l’A.S.P. di Cosenza. La Regione eccepisce di essere estranea a quel contratto e di avere assolto agli obblighi assunti con la struttura con distinta convenzione. Il Tribunale di Catanzaro accoglie la domanda; la Corte d’Appello di Catanzaro la rigetta, escludendo la legittimazione passiva dell’ente regionale. La struttura ricorre per cassazione con dieci motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta anzitutto il secondo, terzo e sesto motivo, dichiarandoli inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis n. 1) c.p.c., per sovrapponibilità della questione a un orientamento consolidato. Ribadisce che la normativa regionale riserva alle A.S.L. (o A.S.P.) il potere di instaurare i rapporti contrattuali con le strutture accreditate, mentre la Regione conserva soltanto funzioni di indirizzo e di ripartizione delle risorse. Il richiamo all’art. 7 della L.R. Calabria n. 23/2003 non muta l’esito, operando la disposizione sul piano dei rapporti finanziari interni.
Nemmeno le misure finanziarie invocate dalla ricorrente — art. 41 della L.R. n. 69/2012, art. 9 della L.R. n. 12/2015 e art. 16, comma 6, della L.R. n. 44/2016 — valgono a fondare una responsabilità diretta, potendo riferirsi a prestazioni direttamente erogate dalla Regione, diverse da quelle in contestazione. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. ord. n. 34287/2023 e Cass. n. 17587/2018, e conferma l’estraneità della Regione alla concreta gestione dei servizi sociosanitari.
Quanto alla domanda subordinata ex artt. 2041 e 2042 cod. civ., essa è correttamente esclusa per difetto del carattere di sussidiarietà, sussistendo un titolo negoziale azionabile verso l’azienda sanitaria. Il quarto motivo, relativo alla pretesa fondata su un contratto diverso, è dichiarato infondato: trattandosi di diritti non autodeterminati, il titolo andava allegato già nel ricorso introduttivo.
Sono invece accolti il settimo, ottavo, nono e decimo motivo, relativi alla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata. La Corte censura la motivazione apparente con cui il giudice di appello ha ritenuto provati i pagamenti sulla sola base delle ordinanze di assegnazione, senza verificarne l’esito satisfattivo e la tempestività della produzione documentale. Richiamato l’art. 2928 cod. civ., si afferma che le ordinanze di assegnazione costituiscono al più indizi, che solo se gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 cod. civ. possono dimostrare l’avvenuto pagamento. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione.
Nota della Redazione
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