Amministrazione straordinaria, subentro del commissario e prededucibilità del credito (Cass. civ. Sez. I n. 7172 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’amministrazione straordinaria, la prosecuzione del contratto in corso dopo l’apertura della procedura non integra di per sé il subentro del commissario straordinario. Ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.lgs. n. 270/1999, come interpretato dall’art. 1-bis della legge n. 166/2008, il contratto continua ad avere esecuzione, ma la facoltà di scioglimento resta impregiudicata e i diritti previsti in caso di subentro non sorgono fino all’espressa dichiarazione del commissario. Ne consegue che i crediti maturati anteriormente all’apertura della procedura non sono collocati in prededuzione, salvo che sia intervenuto il subentro.

Il Fatto

Una cooperativa sociale, appaltatrice di servizi di assistenza infermieristica e socio-sanitaria commissionati da un ente religioso con contratti stipulati nel luglio 2010 e nel marzo 2013, proponeva opposizione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria dell’ente.

Il Tribunale di Trani accoglieva parzialmente l’opposizione: riconosceva la prededuzione solo per il credito di € 165.247,36, corrispondente alle prestazioni eseguite dopo il 18/12/2013, data di apertura della procedura. Escludeva la stessa collocazione per il credito maturato prima, ritenendo che la nota del 7/4/2014 del commissario, con cui era stata chiesta la proroga del secondo contratto sino al 15.5.2014, contenesse una dichiarazione di scioglimento ex art. 50 d.lgs. n. 270/1999, sia pure con effetto dalla data prorogata. La cooperativa ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, esaminati congiuntamente, muovono dalla medesima censura: il giudice del merito avrebbe escluso la natura prededucibile del credito sorto anteriormente all’apertura della procedura. La ricorrente sosteneva che il comportamento del commissario — la proroga sino al 15 maggio 2014 e la successiva autorizzazione a richiedere un’ulteriore proroga sino al 30/6/2014 — integrasse il subentro nel rapporto pendente.

La Corte ricostruisce la disciplina applicabile. L’art. 50 d.lgs. n. 270/1999 consente al commissario di sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura; fino a quando la facoltà non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione. L’art. 1-bis della legge n. 166/2008 ha chiarito che l’esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione da parte del commissario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento, che resta impregiudicata, né comportano, fino all’espressa dichiarazione di subentro, l’attribuzione all’altro contraente dei diritti previsti dall’art. 51, commi 1 e 2.

Da qui il principio: il contratto di durata pendente alla data di apertura continua ad avere esecuzione a prescindere dalla volontà di subentrare, ma in mancanza di una dichiarazione espressa resta fermo il potere di scioglimento. La sorte dei crediti anteriormente sorti del contraente che ha continuato ad eseguire le prestazioni è regolata dall’art. 51, comma 1, d.lgs. n. 270/1999, che rinvia, nel testo applicabile ratione temporis, agli artt. 72 e segg. l. fall., i quali prevedono il pagamento in prededuzione anche di tali crediti solo in caso di subentro.

La Corte richiama la propria giurisprudenza: la prosecuzione di una precedente somministrazione di servizi dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, ove non accompagnata da espressa dichiarazione di subentro, non comporta il trasferimento del rapporto in capo alla procedura anche per le prestazioni pregresse, né la prededucibilità del relativo credito (Cass. nn. 3193/2016, 19946/2017, 1195/2018). È sufficiente, per integrare il subingresso, una manifestazione di volontà diretta in modo non equivoco a profittare del medesimo programma negoziale (Cass. n. 3948/2018).

Nel caso di specie il Tribunale ha escluso che la nota del 7/4/2014 manifestasse la volontà di subentrare, ravvisandovi anzi la contraria volontà di sciogliersi dal vincolo. La Corte rileva che nessuno dei motivi imputa al giudice del merito un vizio di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: il primo motivo si risolve in una richiesta di nuova valutazione di merito, non sindacabile nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., senza indicazione del fatto storico decisivo; il secondo non chiarisce in cosa sia consistita la violazione dell’art. 1362 cod. civ.; il terzo introduce una questione mista di fatto e di diritto non sottoposta al giudizio di merito. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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