Irrituale la richiesta di parere che sostituisce l’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. (Cass. civ. Sez. 1 n. 7038 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto che dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione in esito alla proposta di definizione accelerata è soggetto al procedimento di correzione di errore materiale, poiché a tale decreto fa espresso riferimento l’art. 391-bis c.p.c.. L’istanza di correzione è tuttavia inammissibile quando non sia denunciato alcun errore materiale, ma si miri a ottenere una revisione delle valutazioni compiute dalla Corte. L’istanza di decisione ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., pur potendo essere contenuta in un atto avente anche altre finalità, deve necessariamente contenere una richiesta di decisione del merito del ricorso, non potendo ritenersi implicita nell’impulso sotteso a un diverso atto, attesa la differente finalità dello stesso.
Il Fatto
La società ricorrente, destinataria di una proposta di definizione del giudizio di cassazione ex art. 380-bis c.p.c., depositava nel termine concesso una nota con cui, lungi dal richiedere formalmente la decisione della controversia, chiedeva alla Corte un preventivo “parere” circa la possibilità di superare l’eccezione di carenza di propria legittimazione attiva. Alla nota erano allegate due alternative condizionate all’esito di tale delibazione: l’adesione alla proposta, in caso di conferma dell’orientamento negativo, ovvero la richiesta di decisione, in caso di superamento dell’eccezione.
Nonostante il deposito, il Presidente di Sezione emetteva decreto di estinzione del giudizio per mancata presentazione di una tempestiva istanza di decisione. La società proponeva quindi istanza di correzione di errore materiale avverso il decreto estintivo, deducendo l’erronea valutazione del proprio deposito e chiedendo, in subordine, la revoca del decreto e il rinvio in decisione del ricorso. L’intimata non svolgeva difese nel procedimento di correzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione premette che l’istanza di correzione di errore materiale può attingere anche il decreto di estinzione emesso all’esito del procedimento di definizione accelerata. La conclusione discende dal tenore letterale dell’art. 391-bis c.p.c., che espressamente menziona tale decreto, e trova conferma nel richiamo all’art. 391 c.p.c. operato dall’art. 380-bis c.p.c. a proposito della forma del provvedimento, come già statuito da Cass. n. 32770/2024.
Nel caso di specie, tuttavia, l’istanza è dichiarata inammissibile per assenza di un errore materiale da correggere. La stessa parte istante ammette che il decreto estintivo non contiene alcun errore materiale, deducendo piuttosto un presunto travisamento del contenuto della propria nota di riscontro alla proposta. La doglianza attiene, pertanto, a pretesi errori di valutazione o di giudizio, non emendabili tramite il rimedio della correzione, che presuppone unicamente un vizio meramente materiale del provvedimento.
La Corte evidenzia che la nota depositata dalla società configura una richiesta irrituale ed inammissibile, poiché non contiene una vera e propria istanza di decisione formulata ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., ma una domanda di parere preventivo condizionata all’esito della delibazione. Il Presidente di Sezione ha correttamente replicato a tale richiesta con il decreto estintivo, stante l’assenza di una valida manifestazione di volontà di ottenere la decisione della controversia.
Richiamando Cass. n. 8001/2025, la Corte ribadisce che l’istanza di decisione, pur potendo essere contenuta in un atto avente anche altre finalità, deve comunque esprimere inequivocabilmente la richiesta di decisione del merito del ricorso. Tale richiesta non può ritenersi implicita in un atto diretto ad altro scopo, come una richiesta di parere sulla propria legittimazione, attesa la differente finalità dell’atto stesso.
L’istanza di correzione è pertanto dichiarata inammissibile, non essendo stato indicato alcun errore materiale suscettibile di correzione.
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Nota della Redazione
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