Il creditore ipotecario del socio fallito in estensione partecipa al concorso formale (Cass. civ. Sez. 1 n. 6719 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fallimento delle società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, il principio di automaticità della domanda di ammissione al passivo, di cui all’art. 148, terzo comma, l. fall., estende gli effetti della domanda presentata nei confronti della società anche allo stato passivo del socio, ma tale estensione comprende esclusivamente i crediti chirografari e quelli assistiti da privilegio generale, non anche le prelazioni che non scaturiscono dal medesimo rapporto ma da un rapporto accessorio, come pegni e ipoteche, né quelle che afferiscono a specifici beni. Il creditore ipotecario del terzo datore di ipoteca è esentato dall’insinuazione al passivo solo quando risponde per un debito altrui, mentre, all’atto del coinvolgimento del terzo datore nel fallimento in estensione della società, il creditore dell’originario terzo garante diventa creditore diretto del socio e partecipa al concorso formale, non potendo invocare l’esenzione prevista per il creditore del terzo garante. La mancanza dei beni su cui grava la prelazione non incide sulla causa del credito né sulla qualificazione della prelazione, rilevando unicamente nella fase attuativa del riparto come impedimento di fatto all’esercizio del privilegio.
Il Fatto
La società ricorrente, creditrice ipotecaria del socio di una società di fatto fallita, proponeva reclamo avverso il piano di ripartizione parziale del curatore che escludeva il privilegio ipotecario in relazione alla sottomassa immobiliare del socio, collocando il credito in via chirografaria. Il Tribunale rigettava il reclamo, ritenendo che il creditore, divenuto diretto del socio a seguito del fallimento in estensione, non fosse esentato dall’insinuazione del privilegio nella relativa sottomassa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rigettato le eccezioni di inammissibilità del ricorso, affermando che il piano di riparto parziale dichiarato esecutivo è provvedimento dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività, idoneo a incidere sui diritti dei creditori, e che l’omessa impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo non ne preclude l’impugnazione, essendo l’ammissione definitiva del credito presupposto della sua collocazione nel riparto.
Quanto al primo motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura relativa all’erronea interpretazione dello stato passivo per difetto di specificità, non essendo stato trascritto il provvedimento di ammissione, e infondata la dedotta violazione dell’art. 148 l. fall. Richiamando i propri precedenti, ha precisato che il principio di automaticità della domanda opera solo per i crediti chirografari e con privilegio generale, mentre non può estendersi alle prelazioni derivanti da un rapporto accessorio e afferenti a specifici beni del socio.
Il secondo motivo è stato rigettato, in quanto la mancanza dei beni su cui grava la prelazione non incide sulla qualificazione del credito, ma rileva solo in fase esecutiva del riparto, come mero impedimento di fatto all’esercizio del privilegio.
Il terzo motivo è stato infine ritenuto infondato. La Corte ha chiarito che la collocazione nel piano di riparto con esclusione dallo stato passivo opera esclusivamente per il creditore ipotecario del terzo datore che risponde per un debito altrui. Nel caso in cui il socio, originario terzo datore, sia dichiarato fallito in estensione, il creditore diventa creditore diretto del fallito e, pertanto, è tenuto a partecipare al concorso formale, dovendo insinuare il privilegio nella sottomassa del socio.
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Nota della Redazione
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