Raddoppio contributo unificato per ricorso improcedibile non depositato (Cass. civ. Sez. V n. 7607 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Corte di cassazione dichiara d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per cassazione notificato ma non depositato nei termini di cui all’art. 369 cod. proc. civ., anche quando l’iscrizione a ruolo sia stata richiesta dal solo controricorrente. La pronuncia che dichiara l’improcedibilità per mancato deposito deve attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, rientrando il provvedimento tra i tipi previsti dalla norma. Il versamento dell’importo ulteriore non ha natura sanzionatoria, ma di tributo giudiziario, presupponendo l’obbligo di versare il primo contributo unificato e assolvendo alla funzione di disincentivare la superflua richiesta di prestazioni giurisdizionali.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 3657/01/21 depositata il 21/04/2021, aveva rigettato l’appello del contribuente avverso il diniego di variazione del classamento opposto dall’ex agenzia del territorio. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, ma non provvedeva al deposito; l’agenzia delle entrate si costituiva con controricorso, ottenendo l’iscrizione a ruolo del processo.
La Sesta Sezione tributaria, con ordinanza interlocutoria n. 2482 del 2023, aveva rimesso la questione alla Sezione tributaria ordinaria in attesa della decisione delle Sezioni unite sulla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nell’ipotesi in cui alla improcedibilità del ricorso notificato e non depositato consegua l’iscrizione a ruolo operata dal controricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare che il ricorso è improcedibile, non essendo stato depositato ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. e risultando iscritto a ruolo il solo controricorso. Il potere di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità sussiste anche in caso di mancato deposito, poiché la parte resistente ha portato a conoscenza della Corte l’esistenza del ricorso mediante il controricorso, secondo il richiamato precedente Cass. n. 31693 del 2022.
Sul punto centrale, la Corte richiama integralmente i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 20621 del 2023. La pronuncia che dichiara l’improcedibilità per mancato deposito deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, essendo il provvedimento inquadrabile nei tipi previsti dalla norma.
Le Sezioni unite hanno precisato che il contributo unificato iniziale costituisce il presupposto sostanziale dell’obbligo di raddoppio e che non rileva, in senso contrario, il fatto che esso non sia stato concretamente versato dal ricorrente: ha provveduto al pagamento, o prenotato a debito il relativo importo, il controricorrente diligente.
Quanto alla natura dell’importo, le Sezioni unite hanno escluso la funzione sanzionatoria, qualificando il versamento ulteriore come tributo giudiziario. Esso partecipa della stessa natura del primo contributo, quale fonte di finanziamento dell’attività giurisdizionale, assolvendo all’ulteriore funzione di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie e di ristorare l’amministrazione della giustizia per le risorse impegnate in un’impugnazione non meritevole di accoglimento.
La Corte dichiara pertanto improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in favore della controricorrente in 4.305,00 euro oltre le spese prenotate a debito, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’importo ulteriore a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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