Decadenza dagli elenchi agricoli e definitività del provvedimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7986 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza di 120 giorni previsto dall’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, convertito con modificazioni nella legge n. 83 del 1970, decorre dalla data del provvedimento amministrativo definitivo di non iscrizione o di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, quale che sia la causa della definitività. La decadenza ha portata generale nella materia e non tollera applicazioni differenziate. Il suo decorso non dipende dal tipo di procedimento amministrativo attivato dal privato, né è condizionabile dal comportamento delle parti, trattandosi di istituto di carattere pubblicistico. La proposizione di un ricorso amministrativo diverso da quello previsto dalla legge non impedisce il consolidamento del provvedimento.
Il Fatto
Il lavoratore aveva chiesto l’accertamento del rapporto di lavoro agricolo per gli anni dal 2001 al 2006 e il diritto alla reiscrizione negli elenchi relativi. Il Tribunale di Benevento aveva dichiarato la domanda inammissibile, rilevando la decadenza per essere stato proposto il ricorso oltre cinque anni dalla decisione amministrativa.
La Corte d’Appello di Napoli confermò la decisione, escludendo che potesse assumere rilievo, ai fini del decorso del termine, la circostanza che il ricorso amministrativo fosse stato proposto al comitato regionale per i rapporti di lavoro anziché alla commissione provinciale per la manodopera agricola. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione; l’I.N.P.S. ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 e censura l’estensione della decadenza, operata dalla sentenza impugnata, a un procedimento amministrativo diverso da quello previsto dalla legge. In subordine prospetta una questione di legittimità costituzionale per asserita disparità di trattamento tra ricorrenti che attivano procedimenti amministrativi differenti.
La Corte ritiene il motivo infondato. Muove dalla premessa che la decadenza in materia di elenchi degli agricoli ha portata generale, come affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 192 del 2005 e n. 45 del 2021, e che la sua natura non consente applicazioni differenziate.
Il passaggio centrale riguarda la decorrenza: questa non dipende dal tipo di procedimento amministrativo attivato dal privato. L’istituto decadenziale, di carattere pubblicistico, non è condizionabile dal comportamento delle parti, come già ritenuto, pur con riferimento al diverso termine dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo modificato dall’art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992, da Sez. L n. 7527 del 29.03.2010.
Il termine decorre, per espressa previsione normativa, dalla definitività del provvedimento amministrativo. Questa può formarsi per mancato o tardivo ricorso amministrativo del privato, per decisione amministrativa sul ricorso oppure per decorso dei termini. Il consolidamento dell’atto non è escluso dalla proposizione di un ricorso amministrativo diverso da quello previsto dalla legge, come già affermato da Sez. L n. 381 del 2024, ove si è precisato che anche il difetto di competenza dell’organo amministrativo sollecitato, che non rileva in sé come vizio dell’atto ma solo per i riflessi sul diritto azionato, va fatto valere nell’ambito dell’impugnazione del provvedimento di cancellazione, da proporsi nel termine decadenziale.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale, essa è manifestamente infondata, poiché il dies a quo è ancorato alla definitività del provvedimento comunque formatasi, mentre la decadenza è finalizzata al conseguimento della certezza giuridica. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese; non sussistono i presupposti per l’esenzione di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., poiché la domanda ha ad oggetto esclusivo l’accertamento del rapporto di lavoro e non anche prestazioni previdenziali conseguenti.
Nota della Redazione
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