Cessione autonoma dell’impegno di garanzia e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 8258 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di nullità della cessione di credito per inesistenza dell’oggetto, non dedotto né rilevato nei gradi di merito, è proponibile per la prima volta in sede di legittimità solo a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti. Non integra fideiussione in senso proprio, ed è pertanto cedibile autonomamente, l’impegno di garanzia che il garante abbia assunto in proprio e direttamente verso il creditore per l’adempimento del debito altrui, conservando una distinta identità rispetto al credito garantito. La censura che investe la complessiva valutazione delle risultanze processuali è inammissibile in cassazione, perché sollecita un diverso apprezzamento del merito.

Il Fatto

Un creditore ha azionato in via monitoria un credito di importo pari a euro 63.000,00 verso un soggetto, dichiarandosi cessionario del credito originariamente vantato da una società nei confronti del medesimo debitore. A fondamento della pretesa ha prodotto l’atto di cessione e due assegni emessi dal destinatario della ingiunzione.

L’opponente ha sostenuto di avere emesso gli assegni a garanzia del debito di una società da lui amministrata, verso la quale il credito era in realtà riferibile, e di avere visto estinguersi l’obbligazione di garanzia per effetto del pagamento del debitore principale. Il Tribunale ha accolto l’opposizione e revocato il decreto. La Corte d’appello, in accoglimento del gravame, ha invece condannato l’opponente al pagamento. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione delle norme sulla nullità del contratto e sulla cessione del credito, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità della cessione per inesistenza o impossibilità dell’oggetto, non essendo stato ceduto il credito verso il debitore principale, ma solo la posizione del garante.

La Corte ha ricordato che la questione, pur non essendo stata dedotta né rilevata nei gradi di merito, è deducibile anche in sede di legittimità, sul presupposto delle Sezioni Unite n. 26242/2014, ma a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente e tempestivamente allegati. Ha quindi verificato che nei gradi di merito non erano stati allegati elementi univoci per qualificare il credito come derivante da fideiussione, anziché da un impegno assunto direttamente dal garantito verso il creditore per l’estinzione del debito altrui.

La Corte ha poi rilevato che la sentenza impugnata non assume una posizione univoca: pur evocando un impegno fideiussorio, essa individua anzitutto un impegno assunto in proprio dal garante, che, pur avendo funzione di garanzia, non poteva essere qualificato come fideiussione in senso proprio e poteva quindi essere ceduto autonomamente. Il giudice di legittimità non è stato pertanto posto in condizione di apprezzare la dedotta nullità: il motivo è inammissibile.

Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione delle norme sul dovere di motivazione e sulla valutazione delle prove, per non avere la Corte d’appello ammesso le prove testimoniali e per avere ritenuto non provato il pagamento. La Corte ha ritenuto la motivazione congrua: essa si fonda sulle prove documentali acquisite, sulla base delle quali le testimonianze sono state considerate superflue.

Quanto alla prospettata violazione del principio di disponibilità delle prove, la Corte ha osservato che la censura investe in realtà la complessiva valutazione delle risultanze processuali e si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità. Al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle idonee a dimostrare i fatti, secondo un principio ribadito da costante giurisprudenza, richiamata tra le altre dalle Sezioni Unite n. 34476/2019. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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