Onere probatorio dell’intermediario sulla valutazione complessiva del cliente in Centrale Rischi (ABF Collegio di Napoli n. 898 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi richiede che l’intermediario operi una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente, verificando se l’esposizione debitoria rifletta una stabile e consolidata incapacità di onorare i debiti e non un mero ritardo o un inadempimento volontario. Ai fini della legittimità della segnalazione, è onere dell’intermediario allegare e provare di aver effettuato tale valutazione, alla luce di oggettivi elementi di allarme da cui emerga la globalità, gravità e stabilità della compromissione economica del debitore. Per il soggetto non consumatore, invece, l’informativa preventiva non costituisce presupposto di legittimità della segnalazione, ma un obbligo di trasparenza la cui inosservanza può dar luogo al più al risarcimento del danno.
Il Fatto
La ricorrente, società titolare di un contratto di locazione finanziaria di un autoveicolo stipulato con la banca convenuta, apprendeva di una segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi per un credito di € 19.087,00. Con nota dell’aprile 2025 contestava l’illegittimità della segnalazione, lamentando la propria solvibilità e l’assenza di qualsiasi preavviso, e ne chiedeva la cancellazione.
L’intermediario replicava che la segnalazione era conseguita alla risoluzione del contratto per furto del veicolo, verificatosi nell’agosto 2022, per il quale l’indennizzo assicurativo non era stato liquidato; allegava una lettera del marzo 2023 di sollecito al pagamento, priva però di preavviso di segnalazione. La società chiedeva quindi copia degli avvisi di ricevimento della raccomandata, senza ottenere riscontro, e si rivolgeva al Collegio per la correzione dei dati e la cancellazione delle segnalazioni. La banca non si costituiva.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina due profili: quello formale, del difetto di informativa preventiva, e quello sostanziale, dell’assenza di adeguata valutazione economico-patrimoniale. Sul primo, rileva che la missiva del marzo 2023 non contiene l’informativa di segnalazione e della stessa non vi è prova di invio e ricezione. Tuttavia, per il soggetto non consumatore, l’informativa non è presupposto di legittimità della segnalazione, ma obbligo di trasparenza ex circolare Banca d’Italia n. 139/1991, la cui inosservanza può fondare al più il diritto al risarcimento del danno. Poiché l’istante non formula domanda risarcitoria, il profilo formale non conduce all’accoglimento.
Il nucleo della decisione è il presupposto sostanziale. Secondo il Cap. II, Sez. 2, par. 5, della Circolare n. 139/1991, l’appostazione a sofferenza implica una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento. La sofferenza indica una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile alla condizione di insolvenza; non si identifica con il mero ritardo o con il volontario inadempimento.
Sul piano probatorio, il Collegio ribadisce che è onere dell’intermediario, convenuto per la cancellazione, allegare e dimostrare di aver effettuato una adeguata valutazione circa la sussistenza del requisito della sofferenza, alla luce non di meri ritardi, bensì di oggettivi elementi di allarme (richiamando Cass. n. 29431 del 2019) da cui emerga la globalità, gravità e stabilità della compromissione economica del debitore.
Nel caso di specie, l’intermediario, rimasto contumace, non ha assolto all’onere di allegazione e di prova del presupposto sostanziale. Il Collegio accoglie quindi la domanda di accertamento del diritto alla cancellazione della segnalazione contestata. Osserva incidentalmente che la mancata presentazione delle controdeduzioni, pur non impedendo la decisione nel merito, contrasta con gli obblighi di correttezza e cooperazione gravanti sull’intermediario, e gli raccomanda una condotta più collaborativa. Dispone infine il versamento del contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e il rimborso di € 20,00 alla ricorrente.
Nota della Redazione
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