Diritto di copia della documentazione bancaria (ABF Collegio di Napoli n. 4218 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del cliente, di colui che gli succede a qualunque titolo e di chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni di ottenere copia della documentazione bancaria è disciplinato dall’art. 119, comma 4, TUB, che consente di conseguire copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Il limite temporale decennale opera quale perimetro invalicabile della pretesa ostensiva e il dies a quo va individuato nel momento in cui i documenti vengono formalmente richiesti. La domanda di ostensione che ecceda tale arco temporale è pertanto inammissibile. Ove l’intermediario consegni la documentazione dovuta nelle more del procedimento, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

La ricorrente, nella qualità di chiamata all’eredità di una defunta, si era rivolta all’intermediario per ottenere la trasmissione della documentazione bancaria relativa a tutti i rapporti riconducibili alla de cuius, deceduta nel settembre 2023. In particolare chiedeva copia dei rendiconti relativi a un deposito titoli e a una rubrica fondi, dalla costituzione fino all’estinzione, nonché degli estratti conto del decennio antecedente. Ritenuta insoddisfacente l’interlocuzione con la banca, adiva il Collegio per ottenere i rendiconti dei due rapporti.

L’intermediario confermava la richiesta ricevuta in qualità di erede, precisava le date di accensione ed estinzione dei due rapporti e, richiamando l’art. 119, comma 4, TUB, evidenziava di aver inviato nelle more i rendiconti periodici del deposito titoli dal gennaio 2015 all’ottobre 2023 e quelli annuali della rubrica fondi dal 2017 al 2023. Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere per la documentazione degli ultimi dieci anni e il rigetto della richiesta relativa al periodo antecedente il 2015.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile muovendo dall’art. 119, comma 4, TUB, che riconosce al ricorrente il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. La norma delimita quindi in modo rigido l’ampiezza della pretesa ostensiva.

Sul punto il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento, decisione n. 15404 del 22 giugno 2021, secondo cui l’esercizio del diritto di ottenere copia degli estratti conto da parte del cliente, di colui che gli succede a qualunque titolo e di chi subentra nell’amministrazione dei beni è soggetto alla disciplina dell’art. 119, comma 4, TUB. Ne deriva che la domanda di ostensione documentale non può essere accolta quando abbia ad oggetto documenti risalenti a un periodo antecedente al limite decennale, come affermato anche dal Collegio di Roma, decisione n. 3769/2022.

Il Collegio precisa poi il criterio di computo del termine, individuando il dies a quo, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, nel momento in cui i documenti vengono formalmente richiesti dalle parti. Nel caso di specie la richiesta di ostensione risultava inoltrata all’intermediario nel gennaio 2015.

Su queste basi il Collegio rileva che l’intermediario, applicando l’art. 119, comma 4, TUB, ha provveduto nelle more del procedimento alla consegna della documentazione dovuta per legge: i rendiconti periodici del deposito titoli dal gennaio 2015 all’ottobre 2023 e i rendiconti annuali della rubrica fondi dal 2017 al giugno 2023, rapporto quest’ultimo attivato solo in tale anno. Quanto invece alla richiesta di consegna dei rendiconti del deposito titoli dal 2009 al gennaio 2015, essa non può trovare accoglimento, perché esula dal perimetro temporale prescritto dalla norma.

Il Collegio, respinta ogni altra domanda, dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere, assorbendo ogni ulteriore profilo nella intervenuta consegna della documentazione rientrante nel limite decennale e nel rigetto della pretesa eccedente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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