CIGS, obbligo di comunicare criteri di scelta e ragioni della mancata rotazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8285 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Cassa integrazione guadagni straordinaria, il datore di lavoro che intenda escludere il criterio della rotazione deve indicare, nella comunicazione di apertura della procedura, i motivi di ordine tecnico-organizzativo che la impediscono e i criteri alternativi che consentano di individuare in modo univoco i lavoratori da sospendere. L’obbligo di comunicazione non viene meno neppure quando si invochi la cessazione dell’attività dell’unità produttiva, poiché la relativa disciplina è funzionale al controllo sulla coerenza tra la scelta dei lavoratori e le sue cause. La comunicazione generica, che renda impossibile la verifica di tale corrispondenza, viola l’art. 1, commi 7 e 8, legge n. 223/1991 e rende illegittimo il provvedimento di concessione, con conseguente diritto dei lavoratori al risarcimento del danno.
Il Fatto
Una società, dopo aver avviato nell’agosto 2012 la procedura di Cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore, collocava in sospensione i lavoratori addetti a un’unità produttiva della quale assumeva la cessazione dell’attività, con trasferimento delle lavorazioni altrove. I lavoratori adivano il giudice del lavoro per ottenere il risarcimento del danno, pari alla differenza tra la retribuzione che avrebbero percepito in costanza di rapporto e il trattamento di integrazione salariale ricevuto.
Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello rigettava il gravame della società, rilevando che non era stata provata l’effettiva cessazione delle attività e che la comunicazione iniziale non indicava i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere né le modalità della rotazione. La società ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo la violazione delle norme in materia di CIGS e il vizio di motivazione apparente della sentenza di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi. Quanto al dedotto vizio di motivazione, richiama il principio secondo cui la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. sussiste solo quando la pronuncia non espliciti il criterio logico seguito dal giudice e non consenta di percepire il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Nel caso concreto, dalla sentenza impugnata è invece agevole desumere l’iter argomentativo che ha condotto a ritenere necessaria una informazione completa ed esaustiva alle organizzazioni sindacali sui criteri di scelta e sulle ragioni della mancata rotazione.
Nel merito, il Collegio ricorda che il meccanismo della rotazione di cui all’art. 1, commi 7 e 8, legge n. 223/1991 opera tra lavoratori che espletano le medesime mansioni nell’unità produttiva interessata dalla sospensione. Se il datore ritiene di non adottarlo per ragioni tecnico-organizzative, deve indicarne i motivi nel programma. L’obbligo di comunicazione non è venuto meno per effetto del d.P.R. n. 218/2000, che non ha modificato la disciplina in esame. La funzione della procedura è di garanzia: rendere trasparente e verificabile la scelta del datore a tutela dei lavoratori che la subiscono e del giudice.
La Corte richiama la fondamentale Sezioni Unite n. 302/2000, secondo cui l’impresa deve esplicitare la decisione di non applicare la rotazione, i motivi e i criteri alternativi idonei a individuare in modo univoco i lavoratori da sospendere. Richiama inoltre la giurisprudenza sulla specificità dei criteri: essi devono essere in grado di operare da soli la selezione, poiché un criterio generico esprime solo un indirizzo, non un criterio. La mancata specificazione determina l’inefficacia dei provvedimenti aziendali, fatta valere dai lavoratori.
Quanto alla cessazione dell’attività, la Corte ne afferma l’insufficiente idoneità a esonerare dal rispetto delle regole procedimentali, richiamando la Corte cost. n. 6/1999: anche la cessazione va inserita nella concertazione finalizzata a ridurre le conseguenze della crisi sull’occupazione. L’unità produttiva va poi intesa come entità dotata di propria autonomia organizzativa ed economica. Nella specie, l’accordo successivo che aveva previsto la rotazione tra i lavoratori del sito e quelli delle altre unità di Roma costituisce indice sintomatico della fungibilità delle mansioni. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della società alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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