Specificità dei motivi di appello tributario e riproposizione delle censure (Cass. civ. Sez. V n. 8454 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, non postula una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni dell’appello, essendo sufficiente un’esposizione chiara e univoca, anche sommaria, della domanda e delle doglianze. Gli elementi idonei a rendere specifici i motivi possono ricavarsi anche per implicito dall’intero atto di impugnazione. Quando il dissenso della parte soccombente investe la decisione nella sua interezza e si sostanzia nelle medesime argomentazioni che sorreggevano la domanda disattesa, la riproposizione di quelle argomentazioni adempie all’onere di specificità. Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità dell’appello, abbia comunque svolto argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha interesse a impugnare tale motivazione ad abundantiam, risultando inammissibile il gravame che ne pretenda il sindacato.
Il Fatto
Due soci di una società in nome collettivo, cancellata dal registro delle imprese, ricevevano avvisi di accertamento ai fini Irpef per l’anno di imposta 2008, con i quali l’Ufficio accertava maggior reddito e maggior volume di produzione riferiti alla società, contestando un’operazione di reverse convertible bond. A uno dei due soci veniva inoltre notificata una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 per il recupero di un credito di imposta figurativo.
I contribuenti impugnavano gli avvisi personali e societario e la cartella. La C.t.p., riuniti i giudizi, rigettava i ricorsi; la C.t.r. rigettava l’appello, dichiarando inammissibili per difetto di specificità i motivi e, al contempo, pronunciandosi sul merito di alcune censure. Entrambi i contribuenti ricorrevano per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo dell’inammissibilità dell’appello dichiarata dalla C.t.r. per mera riproposizione delle censure di primo grado. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 esige soltanto un’esposizione chiara e univoca della domanda e delle ragioni della doglianza, non essendo imposti rigidi formalismi. Gli elementi di specificità possono desumersi anche implicitamente dall’intero atto, comprese le premesse in fatto e le conclusioni.
La Corte ribadisce che l’appello tributario ha carattere devolutivo pieno e non è limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma è rivolto al riesame della causa nel merito. Ne consegue che, quando il dissenso investe la decisione nella sua interezza e si sostanzia nelle argomentazioni già poste a fondamento della domanda disattesa, la loro riproposizione in appello soddisfa l’onere di specificità. Nella specie, l’atto di appello recava paragrafi dedicati a confutare l’omessa pronuncia del primo giudice su ciascun motivo.
Su questa base i motivi sub A) del primo ricorso e il quarto motivo del secondo ricorso sono accolti, avendo la C.t.r. violato i principi richiamati.
I motivi sub B) del primo ricorso e il secondo e terzo motivo del secondo ricorso sono invece dichiarati inammissibili. La Corte applica l’orientamento per cui, dopo una statuizione di inammissibilità con cui il giudice si è spogliato della potestas iudicandi sul merito, le argomentazioni di merito svolte ad abundantiam non sono autonomamente impugnabili per difetto di interesse.
Il primo motivo del secondo ricorso, relativo al vizio di sottoscrizione degli atti impositivi, è infondato. La Corte ricorda che la delega di firma ex art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 non richiede indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica del delegato, e che la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012 non incide sulla validità degli atti sottoscritti da funzionario di area terza. La sentenza impugnata, sul punto, si è attenuta a tali principi. La cassazione con rinvio consegue ai soli motivi accolti.
Nota della Redazione
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