Assegno di sede ai supplenti all’estero pari ai docenti di ruolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8684 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici previsti per i docenti a tempo indeterminato che prestano servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine. Si tratta di integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all’estero. Non è ravvisabile alcuna differenza derivante dal mancato superamento del concorso pubblico, né alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale per i docenti di ruolo, in forza della clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. È inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo che non indichi la sede processuale in cui l’atto o il documento è reperibile.
Il Fatto
Un docente supplente non residente, impiegato presso una istituzione scolastica italiana all’estero con contratto a termine, agisce per vedersi riconoscere il diritto all’assegno di sede in misura pari ai dipendenti di ruolo. La Corte d’appello accoglie il gravame. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. Il docente resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale, dolendosi dell’omessa pronuncia su alcune ulteriori voci retributive.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale deduce la violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE e dell’Accordo quadro, oltre che delle disposizioni contrattuali e legislative di settore. Il Ministero sostiene l’inapplicabilità dell’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 e afferma che per i docenti a termine possono essere previste condizioni di impiego deteriori, perché solo gli assunti a tempo indeterminato sono selezionati mediante concorso pubblico.
La Corte reputa il motivo infondato. Richiama il consolidato indirizzo secondo cui l’assegno e gli altri benefici devono essere riconosciuti nella stessa misura ai supplenti non residenti, trattandosi di integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio e corrisposte per il disagio del trasferimento all’estero. Tra le due categorie non è ravvisabile una differenza derivante dal mancato superamento del concorso.
Il Collegio sottolinea che non ricorre alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale in favore dei docenti a tempo indeterminato, in forza della clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro, come interpretata dalla CGUE 20 giugno 2019, C-72/18. Vengono richiamate le conformi Cass. Sez. L n. 12369 del 2020, Cass. Sez. L n. 7753 del 2021, Cass. Sez. L n. 14104 del 2022 e Cass. Sez. L n. 17501 del 2023.
Il ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’indennità di sistemazione, sul contributo per spese abitazione e sulle spese di viaggio. La censura è dichiarata inammissibile. L’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. impone la specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda, quale corollario della specificità dei motivi. Il motivo che non li indichi sollecita la Corte a ricercarli autonomamente tra gli atti del fascicolo ed è perciò stesso aspecifico.
La Corte ribadisce che, anche quando sia denunciato un error in procedendo, il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti non comporta che debba ricercarli d’ufficio: spetta alla parte localizzarli, indicando il fascicolo in cui sono collocati. Nel caso concreto il ricorrente incidentale si è limitato a un generico riferimento ai fascicoli dei gradi precedenti, senza fornire indicazioni idonee al reperimento dell’atto. Il ricorso principale è dunque respinto, il ricorso incidentale inammissibile, le spese integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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