Ragione più liquida in appello e carattere devolutivo del giudizio (Cass. civ. Sez. III n. 8687 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio della ragione più liquida costituisce una deroga all’ordine di trattazione delle questioni, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., e consente di decidere la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata. Esso non può però snaturare il carattere devolutivo del giudizio d’appello, il cui thema decidendi resta delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta dall’art. 342 cod. proc. civ. L’operatività del principio incontra, inoltre, il limite dell’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ., che impone di decidere prima le questioni pregiudiziali di rito e solo dopo il merito, mentre all’interno del merito il giudice resta libero di individuare la questione posta a base della decisione.

Il Fatto

Nel 2013 una società titolare di un impianto fotovoltaico conveniva in giudizio il gestore della rete elettrica, deducendo di aver subito un danno per il ritardo nell’allaccio. Il ritardo avrebbe impedito di beneficiare della tariffa incentivante prevista dall’art. 2-sexies, comma 1, d.l. n. 3/2010, come modificato dalla legge n. 129/2010.

Il Tribunale di Roma riconosceva l’inadempimento del gestore, accertando che l’allaccio era avvenuto tardivamente, ma rigettava le domande della società. La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale del gestore, escludendo che alcun ritardo potesse essergli addebitato. La società ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il secondo e il quarto motivo, con i quali la ricorrente censurava l’omessa pronuncia sui motivi d’appello, ritenuti assorbiti dall’accoglimento della domanda incidentale in virtù del principio della ragione più liquida. Il motivo è infondato.

Il Collegio ricostruisce l’istituto: esso è desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. e comporta che la causa possa essere decisa sulla questione di più agevole soluzione, anche logicamente subordinata, in ossequio a esigenze di economia processuale e celerità. Richiamando Cass. Sez. Lav. n. 9309 del 2020, la Corte ne ribadisce però le delimitazioni. L’art. 276 cod. proc. civ. non prevede alcun ordine di trattazione fra le questioni di merito, ma stabilisce una gerarchia rigorosa tra questioni di rito e merito: non può esaminarsi il merito senza aver prima risolto le questioni pregiudiziali (Cass. Sez. VI-3 n. 30745 del 2019).

In questa configurazione più rigorosa, mutuata anche dalla massima sede nomofilattica (Cass. Sez. Un. n. 11799 del 2017; Cass. n. 11816 del 2021), il principio non può contravvenire alla natura devolutiva del sindacato d’appello. Il thema decidendi di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, con la conseguenza che il loro superamento integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (Cass. Sez. III n. 7629 del 2003).

Nel caso concreto, la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione di tali principi: ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale del gestore e, riformando il capo relativo al ritardo, ha eliminato il presupposto di ogni domanda di inadempimento, risarcimento o indennizzo della società, rimasta assorbita. La decisione è dunque immune dalle censure.

Il primo motivo, sulla produzione documentale in appello, è inammissibile: il documento era formato e spedito prima del giudizio di primo grado e la parte non ha allegato alcun impedimento a sé non imputabile, sicché la mancata produzione integra una scelta volontaria (Cass. n. 21956 del 2019). Il terzo motivo è inammissibile perché mira a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il quinto motivo, sulla condanna alle spese, è infondato: il giudice d’appello ha deciso secondo il principio di soccombenza, coerente con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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