Improcedibile il ricorso depositato dopo la prima notifica (Cass. civ. Sez. V n. 9041 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di notifica reiterata alla stessa parte e di tempestivo deposito del ricorso per cassazione solo dopo la seconda notificazione, il termine di venti giorni fissato a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 1, cod. proc. civ. decorre dalla data della prima notifica, salvo che questa sia nulla. Rileva, a tal fine, la data di ricezione dell’atto da parte del destinatario della notificazione, contro cui l’impugnazione è rivolta. La violazione del termine è rilevabile d’ufficio e non è sanata dalla notifica del controricorso della controparte che non formuli eccezione di improcedibilità. Il deposito di un ricorso qualificato “per riassunzione”, formato dopo la scadenza del termine decorrente dal perfezionamento della prima notificazione, non impedisce la declaratoria di improcedibilità.
Il Fatto
La controversia trae origine da una verifica fiscale nei confronti di una società con sede legale e stabilimento all’estero. I verbalizzanti conclusero che la società fosse di fatto amministrata in Italia, presso la sede di altra società, ravvisando un caso di esterovestizione e collocando sul territorio nazionale la residenza fiscale sostanziale. L’Ufficio, contestando l’omessa presentazione della dichiarazione, emise avviso di accertamento con cui assoggettò a tassazione, ai fini Ires e Iva, un imponibile determinato con metodo induttivo.
La contribuente propose ricorso, eccependo che la propria sede amministrativa ed operativa era effettivamente all’estero. La Commissione tributaria provinciale respinse il ricorso e la Commissione tributaria regionale rigettò l’appello, ravvisando tra le due società un rapporto di carattere meramente strumentale od operativo. Avverso la sentenza di secondo grado la contribuente propose ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte si sofferma preliminarmente su un dato processuale emergente dalla stessa premessa del ricorso. Il procuratore aveva notificato un primo ricorso per cassazione, non iscritto a ruolo nei termini di legge, e successivamente aveva notificato un secondo ricorso “in riassunzione”, ai sensi dell’art. 307 cod. proc. civ., depositato per il quale si procede. Le prove delle due notificazioni risultavano allegate.
Il Collegio richiama il principio secondo cui, nel caso di notifica reiterata alla stessa parte e di tempestivo deposito solo dopo la seconda notificazione, il termine di venti giorni per il deposito, fissato a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 1, cod. proc. civ., decorre dalla data della prima notifica, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso decorre dalla seconda. Sul punto vengono citate Cass. n. 23264 del 2017 e, tra le conformi, Cass. n. 8674 del 2022, Cass. n. 37579 del 2021 e Cass. n. 8704 del 2016.
Nel caso di specie la ricorrente non aveva allegato che la prima notificazione fosse invalida, ma ne aveva anzi premesso e dimostrato il perfezionamento. Pertanto il termine decorreva dalla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario della notifica, contro cui l’impugnazione è rivolta, e quindi dal giorno in cui l’Agenzia aveva ricevuto la prima notificazione del ricorso.
Il deposito del ricorso “per riassunzione”, successivamente notificato, era necessariamente posteriore alla scadenza del termine, poiché il secondo atto recava una data di sottoscrizione successiva alla scadenza stessa e fu formato quando il termine per il deposito era già spirato. La Corte rammenta che la violazione del termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ. è rilevabile d’ufficio e non sarebbe sanata neppure dalla notifica del controricorso della controparte senza formulazione di eccezione di improcedibilità, richiamando Cass. n. 22914 del 2013 e Cass. n. 10784 del 2015.
Il ricorso viene dunque dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di legittimità, liquidate per l’attività difensiva svolta in udienza, oltre alle spese prenotate a debito. La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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