Ferie non godute del dirigente sanitario e onere probatorio del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9877 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente che al momento della cessazione del rapporto di lavoro non abbia fruito delle ferie maturate ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro non provi di averlo posto effettivamente in condizione di esercitare il diritto nel corso del rapporto. Tale prova richiede un’adeguata informazione e, se necessario, un formale invito a fruire delle ferie, con contestuale avviso che, in caso di mancata fruizione, esse andranno perse al termine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato. L’onere probatorio grava sul datore di lavoro, e la perdita del diritto non può fondarsi sul solo mancato esercizio del diritto da parte del lavoratore. Il principio opera anche nei confronti dei dirigenti, pur potendo l’intensità informativa e il grado di diligenza richiesti al datore di lavoro trovare applicazioni di minor rigore.
Il Fatto
Il direttore facente funzioni di una unità operativa complessa di ortopedia di un presidio ospedaliero convenne in giudizio l’azienda sanitaria per ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, quantificate in 171 giorni. Il Tribunale respinse la domanda; la Corte di Appello di L’Aquila, accogliendo l’appello principale dell’azienda e respingendo quello incidentale del dirigente, riformò la decisione e condannò quest’ultimo alle spese di entrambi i gradi.
Il giudice di appello escluse la prova dell’assoluta impossibilità di godere delle ferie, ritenendo non ostative al godimento le problematiche di carenza di personale, e valorizzò i poteri organizzativi del dirigente, la turnazione delle ferie e la sostituibilità del responsabile con altro dirigente. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione, cui l’azienda ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012, e dall’interpretazione fornita da Corte cost. n. 95 del 2016: la perdita della monetizzazione non può aversi quando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, includendosi in tale ipotesi anche il compromesso godimento derivante dall’inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi.
Su questo assetto incide la direttiva 2003/88/CE e l’art. 31, par. 2, della Carta di Nizza, come interpretati dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia UE del 6 novembre 2018. Il giudice nazionale deve assicurare la piena effettività del diritto alle ferie, anche nei confronti dei dirigenti, atteso che l’art. 17 della direttiva esclude dalla deroga proprio l’art. 7. Da qui i tre cardini: il lavoratore va invitato, se necessario formalmente, e informato in tempo utile che le ferie non fruite andranno perse; va evitato che l’onere di assicurarsi l’effettivo esercizio del diritto gravi interamente sul lavoratore; l’onere della prova incombe al datore.
La Corte richiama poi Corte di Giustizia UE del 18 gennaio 2024, C-218/2022, che ha ritenuto contrarie al diritto eurounitario le normative nazionali che, per ragioni di contenimento della spesa pubblica, impediscano il pagamento dell’indennità per le ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto, quando il lavoratore non abbia dimostrato che il mancato godimento dipenda da ragioni indipendenti dalla sua volontà.
Quanto al caso concreto, la Corte osserva che il potere di autodeterminazione delle ferie del dirigente di struttura complessa, previsto dall’art. 21, comma 8, c.c.n.l. 5.12.1996, non è assoluto e non esonera il datore dall’obbligo di assicurarsi che il lavoratore sia posto in grado di fruirne. Nel bilanciamento, rilevano la considerevole accumulazione di ferie non godute, l’accertata carenza di personale e l’assenza di un formale invito a fruire delle ferie: la sentenza impugnata ha quindi errato nel ritenere dirimenti i poteri organizzativi del lavoratore, vanificando il diritto alla monetizzazione. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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