Giudicato amministrativo di annullamento e inquadramento del pubblico dipendente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10170 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale della deliberazione di ascrizione di un dipendente pubblico a una qualifica superiore, ancorché pronunciato per incompetenza dell’organo che l’ha adottata, travolge il provvedimento e gli atti successivi e consequenziali, facendo venir meno il presupposto dell’inquadramento. All’amministrazione datrice di lavoro incombe l’obbligo di conformarsi al giudicato amministrativo formatosi sul punto, non essendo rilevanti le ragioni dell’annullamento. In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o di omesso esame di fatto decisivo, solleciti in realtà una rivalutazione delle risultanze istruttorie, così da trasformare il giudizio di cassazione in un non consentito terzo grado di merito.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente dell’ente locale, aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto all’inquadramento nella qualifica funzionale superiore, l’adempimento dell’amministrazione, il risarcimento dei danni da dequalificazione professionale e da mobbing e l’annullamento delle sanzioni disciplinari.

Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d’Appello aveva respinto l’appello. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi, mentre l’ente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, trattati congiuntamente, sono stati ritenuti inammissibili. La Corte d’Appello aveva rilevato che il ricorrente, anziché formulare una critica adeguata alla ratio decidendi, si era rifugiato in una petizione di principio, senza indicare in quali termini un provvedimento vincolato potesse produrre l’effetto di emarginazione lamentato.

Il Collegio ha evidenziato che, a seguito della sentenza del giudice amministrativo, era venuto meno il presupposto per l’inquadramento nella qualifica superiore. Tale pronuncia aveva annullato la deliberazione della Giunta provinciale nonché tutti gli atti successivi e consequenziali.

Le argomentazioni del ricorrente, fondate sul carattere asseritamente processuale della pronuncia di annullamento, non valgono a infirmare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato. La Corte ha chiarito che le ragioni dell’annullamento — nella specie, l’incompetenza dell’organo — sono irrilevanti, perché per effetto dell’annullamento sono caduti il provvedimento di ascrizione e gli atti consequenziali.

Il quarto e il settimo motivo sono stati dichiarati inammissibili. La Corte territoriale aveva riconosciuto il demansionamento solo per il periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2003 e aveva escluso, con statuizione non criticata, che esso si fosse protratto nel periodo successivo.

Richiamando il consolidato orientamento di legittimità — Cass. S.U. n. 34476 del 2019 e Cass. n. 8758 del 2017 — il Collegio ha ribadito che la censura relativa alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può fondarsi su un’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo su vizi specifici nell’assunzione della prova. Il quinto e il sesto motivo, privi di autosufficienza, non si sono confrontati con le statuizioni impugnate. L’ottavo motivo è stato respinto, poiché la denuncia ex art. 91 cod. proc. civ. è ammissibile solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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