Rimborsi chilometrici non retributivi e obbligo contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10239 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
I rimborsi chilometrici corrisposti per l’attività lavorativa svolta fuori dal Comune di residenza, in quanto destinati a compensare spese sostenute dal lavoratore, non costituiscono retribuzione imponibile, salvo che eccedano i limiti fissati dal contratto collettivo e dall’art. 51, quinto comma, TUIR. Ne consegue che l’omesso pagamento di tali somme integra un inadempimento del datore di lavoro di natura non retributiva, che non configura violazione dell’obbligo contributivo e non può fondare il diniego del diritto agli sgravi contributivi. È inammissibile il ricorso dell’Inps che, contestando la qualificazione operata dal giudice di merito, presupponga un accertamento di fatto — l’avvenuto pagamento di somme a titolo di rimborso — diverso da quello posto a base della sentenza impugnata, senza censurarne la ratio decidendi.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da un verbale di accertamento con cui l’Inps contestava a un datore di lavoro agricolo l’indebita fruizione di sgravi contributivi, per non avere corrisposto ai dipendenti l’indennità chilometrica prevista dal contratto collettivo nazionale di settore.

La Corte d’appello di Messina, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva l’opposizione proposta dal datore di lavoro. Rilevava che, secondo il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, le somme versate a titolo di viaggio, pasti e soggiorno per l’attività prestata fuori dal Comune non costituiscono retribuzione, ma mero rimborso spese, con la conseguenza che la loro omissione non poteva fondare il diniego degli sgravi. L’Inps ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi — con cui l’Istituto deduceva la violazione dell’art. 20, secondo comma, d.lgs. n. 375/1993, dell’art. 12 legge n. 153/1996 e dell’art. 2697 cod. civ. — sono stati trattati congiuntamente per la loro connessione e dichiarati inammissibili.

La Corte ha osservato che i motivi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non ne contengono alcuna critica, richiamando il precedente Cass. n. 635 del 2015. Il giudice di merito, diversamente da quanto sostenuto dall’Istituto, non aveva accertato che fossero stati pagati rimborsi chilometrici: aveva invece preso atto del contenuto del verbale, che contestava il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso.

Il presupposto di fatto della decisione impugnata è dunque che nulla fu corrisposto e che tali somme non furono nemmeno inserite in busta paga. In primo grado, del resto, non erano state ammesse le prove volte a dimostrare la percezione dell’indennità da parte dei lavoratori.

Se risulta accertato che nulla fu pagato a titolo di rimborso, e che tale omissione non attiene a un elemento retributivo e non integra quindi inadempimento dell’obbligo contributivo, i motivi che presuppongono l’avvenuto pagamento e chiedono di accertare l’ammontare delle somme corrisposte divengono estranei al decisum.

La ratio decidendi — l’inadempimento dell’obbligo di pagare i rimborsi chilometrici non genera inadempimento contributivo, trattandosi di voci non retributive — non è scalfita dalle censure, che muovono dall’opposto presupposto della avvenuta corresponsione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *