Abusivo frazionamento del credito previdenziale e giudicato sulle frazioni: il giudice deve comunque decidere nel merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8829 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’improcedibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, ai sensi dell’art. 20, commi 7 e 8, d.l. n. 112/2008, presuppone che la proposizione cumulativa delle domande in un unico giudizio sia ancora possibile, ossia che i procedimenti siano pendenti nello stesso grado e presso lo stesso ufficio giudiziario. Laddove invece su alcune frazioni della domanda sia già sceso il giudicato, la riunione non è ammissibile e il giudice è tenuto a decidere nel merito la domanda ulteriore, ancorché arbitrariamente frazionata, potendo la violazione delle clausole di buona fede e correttezza rilevare solo in sede di liquidazione delle spese di lite. L’accertamento della sussistenza dei presupposti della riunione e dell’assenza di un giudicato sulle pregresse domande è condizione indefettibile per la declaratoria di improcedibilità.
Il Fatto
Nel corso di un giudizio di rinvio, la Corte d’appello dichiarava improcedibile la domanda intesa a ottenere il rateo di pensione di reversibilità relativo all’anno 2000, ritenendo che il ricorrente avesse frazionato abusivamente il proprio credito, avendo agito separatamente per i ratei di altri anni senza che i relativi giudizi fossero stati riuniti.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’interessato, deducendo, con il primo motivo, che la declaratoria di improcedibilità era stata pronunciata senza accertare che sulle altre annualità fosse già intervenuta una sentenza passata in giudicato e, con il secondo, la violazione del giudicato formatosi per i ratei di altri anni, in cui l’eccezione di abusivo frazionamento era stata espressamente disattesa. L’istituto di previdenza restava intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ravvisando un errore nell’applicazione dell’art. 20 d.l. n. 112/2008. La norma, infatti, correla l’improcedibilità alla possibilità che i procedimenti, che frazionano il credito previdenziale relativo al medesimo rapporto, siano riuniti d’ufficio ai sensi dell’art. 151 d.a. c.p.c.
La riunione, tuttavia, è possibile solo quando si tratti di procedimenti pendenti nello stesso grado e presso lo stesso ufficio giudiziario; in caso contrario si applicano istituti diversi, quali la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. o la disciplina della connessione ex art. 40 c.p.c. A maggior ragione, la riunione non è ammissibile se su alcune delle domande sia già sceso il giudicato.
La sentenza impugnata non aveva compiuto alcun accertamento in ordine alla possibilità che la riunione fosse effettivamente realizzabile, né aveva verificato che sulle domande relative alle altre annualità non fosse già intervenuto il giudicato. La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 7299 del 2025, cui è seguita Cass. n. 24267 del 2025, secondo cui l’improponibilità della domanda per abusivo frazionamento presuppone che la domanda possa essere nuovamente presentata in modo unitario; quando ciò non è possibile perché il giudicato si è già formato su una frazione, il giudice è tenuto a decidere nel merito.
La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, affinché accerti la sussistenza dei presupposti della riunione e l’eventuale formazione del giudicato sulle pregresse domande, con il secondo motivo assorbito.
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Nota della Redazione
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