Consolidato fiscale: litisconsorzio necessario e nullità degli appelli separati (Cass. civ. Sez. V n. 10580 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, ai sensi dell’art. 40-bis d.P.R. n. 600/1973, sussiste il litisconsorzio necessario tra la società consolidante e la società consolidata nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento che rettifica il reddito complessivo di ciascun partecipante. La disposizione, introdotta dall’art. 35, comma 1, d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, si applica ai periodi d’imposta per i quali, alla data del 1° gennaio 2011, erano ancora pendenti i termini di accertamento. Il litisconsorzio sostanziale può ritenersi attuato quando le cause siano state trattate in unico contesto e dal medesimo collegio; ove tale unitarietà non sia realizzata nei gradi di merito, il difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile d’ufficio e comporta la nullità dei giudizi di appello.

Il Fatto

La vicenda riguarda il disconoscimento, ai sensi dell’art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986, della deducibilità ai fini IRES e IRAP dei costi sostenuti da una società per acquisti di beni da fornitori di nazionalità cinese. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto le ragioni della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva riformato la decisione in senso favorevole all’Amministrazione finanziaria.

Due distinte controversie, concernenti il medesimo periodo d’imposta, hanno coinvolto la società consolidante e la società consolidata, soggette alla normativa sul bilancio consolidato di gruppo. Entrambe le parti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo anche la nullità della sentenza impugnata per omessa integrazione del contraddittorio, in violazione degli artt. 40-bis d.P.R. n. 600/1973, 102 cod. proc. civ. e art. 59, primo comma, lett. b), d.lgs. n. 546/1992.

La Motivazione della Corte

La Corte dispone anzitutto la riunione dei ricorsi, trattandosi di controversie relative allo stesso anno d’imposta e a due società legate dal vincolo del consolidato. Affronta poi in via preliminare l’eccezione di violazione del litisconsorzio necessario, ritenendola potenzialmente decisiva.

Richiamando Cass. n. 1329/2020 e Cass. n. 4441/2023, il Collegio ribadisce che nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento sussiste il litisconsorzio necessario tra consolidata e consolidante. Verifica quindi l’ambito temporale di applicazione della norma, confermandone l’operatività per la fattispecie, stante la pendenza dei termini di accertamento alla data di entrata in vigore della novella.

La Corte chiarisce che il contraddittorio può considerarsi integro quando, pur in presenza della novella, le cause siano state trattate in un unico contesto e dal medesimo collegio giudicante, realizzandosi quel litisconsorzio sostanziale già riconosciuto dalla giurisprudenza (Cass. n. 29843 del 2017, Cass. n. 3830 del 2010, Sez. V n. 21658 del 2021). In tal caso il rinvio al primo giudice contrasterebbe con il principio di ragionevole durata del processo (Cass. n. 3789 del 2018).

Nel caso concreto la contestualità è ravvisabile solo in primo grado, ove le cause furono decise dalla stessa sezione con decisioni similari e impugnate con appelli contestuali. Nei giudizi di appello, invece, le controversie furono celebrate davanti a collegi diversi, in udienze diverse e con decisioni non conformi, senza la ricomposizione dell’unicità della causa. Il Collegio sottolinea che tale ricomposizione avrebbe dovuto essere attuata in appello, in ossequio all’art. 111, secondo comma, Cost. e agli artt. 6 e 13 CEDU, evitando un inutile dispendio di energie processuali e formalità non giustificate dalla tutela effettiva del contraddittorio (Corte EDU, 24.2.2009, CGIL c. Italia).

Il difetto di integrità del contraddittorio, eccepito dalla contribuente e comunque rilevabile d’ufficio, determina la nullità dei giudizi di appello, con cassazione delle sentenze impugnate e rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia per nuovo esame dei ricorsi riuniti e per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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