Imposta unica scommesse dovuta anche dal bookmaker estero privo di concessione (Cass. civ. Sez. V n. 10674 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo il bookmaker estero privo di concessione che gestisce la raccolta del gioco in Italia, indipendentemente dal luogo della propria sede. La sua obbligazione è autonoma e avvinta a quella della ricevitoria da un nesso di solidarietà paritetica, non dipendente: entrambi i soggetti partecipano, su piani diversi, all’attività di organizzazione ed esercizio delle scommesse che costituisce presupposto impositivo. Ne consegue che l’incostituzionalità dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, limitatamente alla responsabilità delle ricevitorie per le annualità anteriori al 2011, non fa venir meno l’obbligo del bookmaker. La disciplina nazionale non contrasta con l’art. 56 TFUE, non essendo ravvisabile alcuna discriminazione tra operatori nazionali ed esteri.

Il Fatto

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha notificato a un bookmaker estero un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2009. La ripresa riguardava l’imposta unica sulle scommesse raccolte tramite un centro di trasmissione dati operante in Italia, con il bookmaker indicato quale coobbligato in solido. Il contribuente ha impugnato l’atto: la commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso e la commissione tributaria regionale ha confermato la decisione. La società ha proposta ricorso per cassazione, affidato a tre motivi “in via pregiudiziale” e a due motivi “nel merito”; l’Agenzia si è costituita con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende l’istanza di rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi da applicare. Il primo motivo pregiudiziale, con cui si sollecita un rinvio alla Corte costituzionale per dirimere un supposto contrasto sul dictum della sentenza n. 27/2018, è inammissibile: è riservata al giudice la facoltà di sollevare la questione, né il motivo mira a censurare la conformità della norma alla Carta fondamentale, quanto a ottenere una sorta di interpretazione autentica della pronuncia delle leggi.

Quanto al secondo motivo, la Corte ricostruisce la natura del prelievo: il presupposto dell’imposizione non è la giocata in sé, ma la prestazione del servizio di gioco. Tale carattere permea l’intera disciplina dei tributi sui giochi, come conferma il prelievo erariale unico sugli apparecchi. Il riconoscimento della natura non illecita dell’attività non sottrae il bookmaker alla disciplina dell’imposta unica, anzi ne postula il presupposto, secondo la declinazione dell’art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010. Il centro di trasmissione dati è soggetto passivo in solido e in via eventuale.

Il terzo motivo, con cui si chiede un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, è rigettato. Le imposte sui giochi d’azzardo non hanno natura armonizzata e rilevano solo in relazione alla libera prestazione di servizi. La Corte di giustizia ha escluso qualsiasi discriminazione tra bookmakers nazionali ed esteri: l’imposta si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano, a prescindere dalla sede.

Sul motivo nel merito, la Corte richiama il proprio costante orientamento e la sentenza n. 27/2018, che ha dato atto dell’incertezza interpretativa per il periodo anteriore al 2011, ma ha escluso l’irragionevolezza dell’equiparazione tra gestore per conto terzi e gestore per conto proprio. La pronuncia di incostituzionalità ha inciso sulla responsabilità delle ricevitorie per le annualità anteriori al 2011, ma non ha eliminato quella del bookmaker. La decisione impugnata ha quindi correttamente affermato la responsabilità della società.

Il secondo motivo nel merito, sulle spese, è in parte infondato e in parte inammissibile: all’Amministrazione assistita da propri funzionari spetta la liquidazione delle spese con la riduzione del venti per cento, e la mancata compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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