Sospensione per pregiudizialità tributaria solo facoltativa se pende appello (Cass. civ. Sez. V n. 6707 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando fra due controversie tributarie esiste un rapporto di pregiudizialità tecnica, la sospensione necessaria del giudizio dipendente ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. va disposta solo se la causa pregiudicante pende ancora in primo grado. Se invece quest’ultima è stata definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., con la conseguenza che il giudice può sospendere il giudizio attendendo la stabilizzazione della pronuncia, oppure proseguire, in base a una valutazione prognostica sulla sua possibile riforma o cassazione. L’omesso esercizio di tale potere discrezionale non integra la violazione dell’obbligo di sospensione: il motivo che deduca l’inosservanza di quest’ultimo non può ritenersi esteso alla mancata sospensione facoltativa, che attiene a una valutazione differente.
Il Fatto
Il socio di una s.r.l. a ristretta base proprietaria impugnava l’avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva rettificato la propria dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF per il 2008, recuperando a tassazione un maggior reddito da partecipazione fondato sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili. L’atto seguiva l’accertamento emesso a carico della società per ricavi non dichiarati.
Il ricorso era respinto in primo grado e l’appello confermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania. Il contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo l’inosservanza dell’obbligo di sospensione del giudizio per pendenza della causa pregiudiziale relativa all’accertamento societario davanti alla Corte.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità. La parte non si confronta con la motivazione della pronuncia impugnata, che aveva escluso l’operatività della presunzione solo in presenza di una contestazione del effettivo conseguimento degli utili da parte della società, e non di una generica allegazione sulla mancanza di un accertamento definitivo. Il rilievo è assorbente.
Ad abundantiam, la Corte osserva che la censura è comunque infondata, alla stregua dell’insegnamento delle Sezioni Unite n. 21763/2021. Salvi i casi in cui la sospensione sia imposta da una specifica disposizione, quando fra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante è definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione non è obbligatoria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., ma può essere adottata in via facoltativa a norma dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ.; in caso di sopravvenuto conflitto fra giudicati trova applicazione l’art. 336, comma 2, cod. proc. civ.
Il principio è stato già applicato alla materia tributaria: la sospensione necessaria va disposta quando la causa pregiudicante pende in primo grado; se è stata definita con sentenza non passata in giudicato, il giudice della causa pregiudicata può sospendere attendendo il giudicato oppure proseguire, secondo una valutazione prognostica sulla possibile riforma o conferma della decisione (Cass. n. 7952/2024, Cass. n. 30919/2024, Cass. n. 32265/2024).
L’omesso esercizio del potere discrezionale dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ. non è equiparabile alla violazione dell’obbligo di sospensione: il motivo che deduca quest’ultima non può ritenersi comprensivo della mancata sospensione facoltativa, che coinvolge una prognosi negativa sulla fondatezza dell’impugnazione. Poiché la controversia pregiudicante era stata decisa con sentenza non passata in giudicato, è legittima la mancata sospensione da parte della Commissione regionale.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’amministrazione svolto attività difensiva, con attestazione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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