Notifica a mezzo postale e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 11463 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, ove il ricorso sia notificato a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., la mancata produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato determina l’inammissibilità del ricorso. L’avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare l’intervenuta consegna, la data e l’identità del consegnatario. Non è consentita la concessione di un termine per il deposito tardivo, né può disporsi l’ordine di rinnovazione ex art. 291, comma 1, c.p.c., previsto nella sola ipotesi di notifica nulla ma materialmente avvenuta. La sola distinta-elenco delle raccomandate, priva dell’avviso di ricevimento, non assolve l’onere probatorio.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente, titolare di un’officina di riparazioni meccaniche, un avviso di accertamento con cui rettificava, con metodo analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973, il reddito d’impresa ai fini IRPEF, IRAP e IVA per un determinato anno. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso annullando l’atto impositivo. La decisione era confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, mentre il contribuente restava intimato. Il ricorso era avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale una questione di rito, che assorbe l’esame dei motivi di merito. Dall’esame del fascicolo emerge che la notificazione del ricorso era stata effettuata a mezzo del servizio postale, in base all’art. 149 c.p.c. e alla legge n. 890 del 1982.
Tuttavia, all’originale non risultava allegato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto spedita al destinatario. Nell’incarto processuale era rinvenibile soltanto una distinta-elenco di raccomandate, sulla quale era impresso il timbro datario dell’ufficio postale ricevente.
Il collegio richiama l’art. 4, comma 3, della legge n. 890 del 1982, secondo cui l’avviso di ricevimento costituisce prova della notificazione eseguita a mezzo posta. Questa non si esaurisce con la spedizione del piego raccomandato, ma si perfeziona con la consegna dello stesso al destinatario.
Sul punto la Corte ribadisce il proprio indirizzo costante, richiamando Cass. n. 11225/2022, Cass. n. 20778/2021, Cass. Sez. Un. n. 9278/2020 e Cass. n. 8717/2013: l’avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del piego, sia la data, sia l’identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita.
Ne discende che, ove il mezzo postale sia utilizzato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione di tale documento determina, in assenza di attività dell’intimato, l’inammissibilità del rimedio. Non è consentita la concessione di un termine per il deposito e non può farsi luogo all’ordine di rinnovazione ex art. 291, comma 1, c.p.c., previsto nella sola ipotesi di notificazione nulla ma comunque materialmente avvenuta. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Nulla si statuisce sulle spese, non avendo la parte privata svolto attività difensiva.
Nota della Redazione
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