Spese processuali: la censura sui minimi tariffari va specificata voce per voce (Cass. civ. Sez. 2 n. 4990 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte che impugna per cassazione la liquidazione delle spese processuali, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore. È, pertanto, inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate erroneamente, senza una censura specifica sull’individuazione dei parametri e delle fasi processuali. La violazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione soltanto quando la norma che si assume violata sia di diretta applicazione; ove il contrasto si realizzi tramite l’applicazione di una legge ordinaria, la questione deve essere sollevata come eccezione di illegittimità costituzionale.
Il Fatto
Un avvocato aveva proposto opposizione avverso una sanzione amministrativa innanzi al Giudice di Pace, che aveva accolto il ricorso ma compensato le spese di lite. La sentenza veniva impugnata dall’interessato limitatamente al capo sulle spese e il Tribunale, in riforma, condannava la Prefettura al rimborso delle spese del primo grado, liquidandole in misura ridotta sulla base del minimo tariffario.
Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione il professionista, lamentando l’insufficienza della liquidazione e la mancata trattazione in presenza della causa nel periodo emergenziale.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il ricorso esaminando i tre motivi di impugnazione. Con riferimento al primo motivo, attinente alla liquidazione delle spese processuali di primo grado e al vizio di motivazione apparente, osserva che la decisione impugnata contiene una motivazione chiara, avendo il giudice d’appello spiegato che le spese erano state liquidate in base al minimo tariffario e con esclusione della fase istruttoria perché non svolta. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando le argomentazioni siano obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, come precisato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e dalle Sezioni Unite n. 2767 del 2023.
La Corte rileva poi che, non essendo stato specificamente censurato il mancato riconoscimento del compenso per la fase di trattazione, è precluso in sede di legittimità modificare il provvedimento impugnato. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366, nn. 4 e 6, cod. proc. civ.: il ricorrente ha genericamente lamentato che il Tribunale non avrebbe rispettato i parametri del d.m. n. 55 del 2014, senza indicare le specifiche voci ed importi erroneamente liquidati, onere richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, che richiama Cass. n. 30716 del 2017 e Cass. n. 18584 del 2021.
Il terzo motivo è ritenuto inammissibile per carenza di interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., essendo il ricorrente risultato vittorioso in appello. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 24 Cost., la Corte, in accordo con Cass. n. 27634 del 2024, chiarisce che la censura non era stata correttamente proposta poiché non sollecitava la rimessione della questione alla Corte costituzionale, essendo il preteso contrasto mediato dall’applicazione di norme di legge ordinaria.
Il ricorso è pertanto respinto, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione delle intimate. Essendo il provvedimento di rigetto conforme al tenore della decisione, viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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