Ricorso notificato a società rimasta intimata senza prova del buon fine (Cass. civ. Sez. V n. 11855 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto nei confronti di una parte rimasta intimata è inammissibile quando il ricorrente non depositi la cartolina di ricevimento del ricorso, o comunque la documentazione attestante l’espletamento di tutte le attività idonee a rendere conoscibile la notificazione e il relativo atto. Il solo avvio del procedimento di notificazione non è sufficiente: occorre il riscontro del buon fine della procedura. L’onere di provare la regolare instaurazione del contraddittorio grava sul ricorrente e la sua inosservanza è rilevata d’ufficio, in via pregiudiziale rispetto all’esame dei motivi.

Il Fatto

A seguito di controllo sulla banca dati dell’Anagrafe tributaria, l’ufficio rilevò che una società esercente attività di compravendita immobiliare aveva omesso, per il 2004, la dichiarazione di vendita di due immobili e il versamento di ritenute d’acconto sui costi del personale dipendente. Furono notificati due avvisi di accertamento, con i quali l’Amministrazione pretese il recupero di somme a titolo di Iva e di ritenute Irpef non versate.

La controversia si concluse in primo grado con il rigetto delle ragioni della società; in appello la Commissione tributaria regionale accolse parzialmente il gravame, escludendo il recupero dell’imposta relativa a una delle compravendite, sul presupposto che fosse stata dichiarata la sua simulazione con sentenza passata in giudicato. L’Agenzia delle entrate propose ricorso per cassazione articolando sette motivi. La società è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Prima di esaminare i motivi, la Corte affronta la questione pregiudiziale dell’ammissibilità del ricorso, sollecitata dalla mancata costituzione della controparte. Il Collegio rileva che dall’esame della documentazione risulta allegato il solo procedimento di attivazione della notificazione, mentre manca ogni riscontro del buon fine della procedura.

La ricorrente ha omesso il deposito della cartolina di ricevimento del ricorso, o comunque della documentazione attestante il compimento di tutte le attività idonee a rendere conoscibile la notificazione e il relativo atto. Tale omissione impedisce di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte intimata.

La Corte non entra quindi nel merito dei sette motivi, che investivano la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, la motivazione apparente della sentenza regionale, la ripartizione dell’onere della prova e il recupero dell’Iva sull’operazione dichiarata simulata. Il vizio relativo alla notificazione assume carattere assorbente e preclude ogni ulteriore valutazione.

Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nulla è disposto in ordine alle spese, in ragione della mancata costituzione della società intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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