Ispettore fitosanitario non giustifica l’inquadramento nella categoria D (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11856 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il solo possesso della qualifica di ispettore fitosanitario non è sufficiente a giustificare l’inquadramento nella categoria D, in difetto di una normativa speciale che riconosca automaticamente la qualifica superiore e in deroga alla tabella di corrispondenza fissata dalle parti collettive. La genericità delle attività elencate dalla legge rende la qualifica non univoca ai fini dell’inquadramento. Nel pubblico impiego contrattualizzato l’art. 2103 cod. civ. non è applicabile; trova invece applicazione l’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001. Il riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori richiede un accertamento in concreto della loro corrispondenza alle declaratorie della categoria superiore.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente della Regione Puglia, ha chiesto l’accertamento del diritto all’adeguamento dell’inquadramento contrattuale, sostenendo di svolgere dal 9.3.2004 le mansioni di ispettore fitosanitario, inquadrabili nella categoria D e non nella posseduta categoria C, con la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive.
Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto la domanda. La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha respinto il gravame della Regione. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la Regione ha sostenuto che la decisione sulla domanda di attribuzione di una categoria superiore sarebbe riservata al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, perché la questione di giurisdizione non è stata proposta né rilevata d’ufficio nei gradi di merito ed è ormai coperta dal giudicato.
Il secondo motivo è stato accolto. La Corte ha rilevato che non trova riscontro nel dato normativo l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui al lavoratore sarebbe stata “riconosciuta per legge” una diversa qualifica superiore. L’art. 5 del d.lgs. n. 536 del 1992 individua le competenze dei servizi fitosanitari regionali mediante un elenco di attività eterogenee, non automaticamente riconducibili alle declaratorie della categoria D nell’allegato A del CCNL 31.3.1999.
La Corte ha richiamato la disciplina dell’art. 34 del d.lgs. n. 214 del 2005, che non prevedeva un profilo unico dell’ispettore fitosanitario, valorizzando invece il titolo di studio e il livello di inquadramento. La qualifica, pertanto, non esprime di per sé competenze univoche apprezzabili ai fini dell’inquadramento. Solo con il d.lgs. n. 19 del 2021, non applicabile ratione temporis, sono stati previsti distinti profili professionali, con requisiti di studio specifici.
L’interpretazione è stata ritenuta l’unica costituzionalmente orientata, sulla base della sentenza n. 159 del 2005 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittima, per violazione dell’art. 97 Cost., una legge regionale che prevedeva l’inquadramento in categoria D per i soli ispettori fitosanitari. Le Sezioni Unite n. 10822 del 2008 avevano già disatteso la domanda fondata sul solo possesso della qualifica, in difetto di una normativa speciale.
Anche il terzo motivo è stato accolto. La Corte territoriale, concentratasi sull’errata opinione della qualifica “riconosciuta per legge”, non ha svolto alcun accertamento in concreto sulle mansioni svolte dal lavoratore rispetto alla categoria D e alle relative declaratorie del CCNL 31.3.1999. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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