Motivazione per relationem e onere probatorio dell’attività agricola ai fini IMU (Cass. civ. Sez. 5 n. 3649 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile la motivazione per relationem di una sentenza tributaria che richiami precedenti pronunce intervenute tra le stesse parti, per gli stessi beni e per periodi d’imposta diversi ma vicini a quello in contestazione, a prescindere dalla circostanza che esse siano o meno passate in giudicato. In tema di esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività agricola, onere che non può ritenersi assolto dalla mera allegazione di documenti la cui produzione sia avvenuta tardivamente. Non è configurabile, in capo al Comune, un obbligo di aggiornamento annuale del valore venale dei terreni edificabili ai fini della determinazione della base imponibile.
Il Fatto
Il Comune notificava ad alcune contribuenti, comproprietarie di un’area, avvisi di accertamento IMU per l’anno 2015, determinando la base imponibile in ragione della destinazione urbanistica edificabile dell’area, modificata nel 2009. Le contribuenti impugnavano gli atti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale, riuniti i ricorsi, li respingeva sulla base di precedenti giudizi sfavorevoli intervenuti tra le parti per gli anni d’imposta precedenti. L’appello veniva rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia. Le contribuenti proponevano quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resisteva il Comune con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente il primo e il secondo motivo di ricorso, concernenti la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione del giudicato esterno. Ha chiarito che il giudice di merito non aveva affatto invocato un giudicato, ma aveva legittimamente rafforzato la propria motivazione richiamando le pronunce precedenti e condividendone le argomentazioni, procedendo comunque a un’autonoma valutazione delle carenze probatorie relative all’anno in contestazione. La Corte ha ribadito l’ammissibilità della motivazione per relationem a documenti ben noti alle parti, ivi incluse sentenze non ancora passate in giudicato, richiamando i propri precedenti in materia. Ha inoltre escluso che fosse configurabile un obbligo del Comune di aggiornare annualmente i valori ai fini della determinazione della base imponibile, trattandosi di disposizione successiva al periodo d’imposta in questione.
Quanto al terzo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992 in tema di esenzione per gli imprenditori agricoli professionali, la Suprema Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. Ha precisato che l’erronea indicazione normativa, riferita alla l. n. 160/2019, non incide sulla sostanza della decisione, fondata sull’accertamento fattuale della mancata prova dell’attività agricola. La Corte ha infine reputato irrilevante la questione della tardività della produzione documentale, atteso che l’esito del giudizio era già determinato dall’insufficienza probatoria.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna delle ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite e alla declaratoria dei presupposti per il pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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