Deposito telematico in fascicolo errato e superamento del preliminare (Cass. civ. Sez. II n. 12090 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di deposito telematico degli atti processuali, l’inserimento della memoria nel fascicolo di un diverso procedimento pendente presso il medesimo ufficio non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, poiché manca una norma che commini la sanzione e risulta comunque integrato lo scopo, consistente nella presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e nella messa a disposizione dell’atto alle altre parti. Nel giudizio di legittimità l’interpretazione del contratto costituisce tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, censurabile solo con la puntuale indicazione del canone ermeneutico violato e delle ragioni dello scostamento. Quando alla stipula del preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, restando il preliminare superato; la presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può essere vinta, nel silenzio del definitivo, solo dalla prova scritta di un diverso accordo contestuale, non dalla prova testimoniale. Integra motivazione apparente, denunciabile in cassazione, solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva venduto ai controricorrenti un fabbricato con terreno pertinenziale. Nell’atto pubblico definitivo erano state indicate due particelle contigue, mentre, secondo la tesi attorea, la volontà delle parti riguardava una sola di esse, frutto di un frazionamento predisposto in vista della stipula. Il venditore chiese quindi l’annullamento parziale del contratto per errore materiale e la restituzione della porzione di terreno non voluta, oltre ad alcuni beni mobili.
Il Tribunale accolse la domanda e condannò i compratori alla restituzione. La Corte d’appello, in riforma, rigettò la pretesa e ordinò all’attore di restituire quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado. Il venditore propose ricorso per cassazione articolato in sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare l’istanza di rimessione in termini. Il ricorrente aveva depositato telematicamente la memoria entro il termine, ma in un fascicolo telematico diverso, relativo ad altro procedimento pendente presso la stessa Sezione, e solo in seguito aveva provveduto a nuovo deposito. Il Collegio accoglie l’istanza, richiamando il principio per cui il deposito in un registro diverso da quello pertinente non produce nullità ma semplice irregolarità, non essendovi norma che sancisca diversamente e risultando comunque raggiunto lo scopo dell’atto.
La Corte chiarisce che nel caso di specie l’errore non ha riguardato lo scambio del registro, bensì l’individuazione del fascicolo pertinente. La diversità non giustifica un allontanamento dal principio richiamato, non incidendo sulle garanzie difensive della controparte, il cui diritto processuale si esaurisce nel deposito della propria memoria, senza diritto di replica all’altrui atto.
Nel merito, il ricorso è rigettato. Sul secondo motivo, relativo alla violazione dei canoni di ermeneutica negoziale, la Corte ribadisce che l’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice del merito, censurabile solo con la specifica indicazione del canone violato e delle ragioni dello scostamento: la mera contrapposizione di una diversa lettura non è ammissibile in sede di legittimità.
La Corte afferma inoltre che, quando al preliminare segua il contratto definitivo tra le stesse parti, quest’ultimo ne costituisce l’unica fonte regolamentare del rapporto, presumendosi conforme alla volontà delle parti; la presunzione può essere vinta, nel silenzio del definitivo e per i beni immobili, solo dalla prova scritta di un accordo contestuale, non dalla prova testimoniale.
Gli ulteriori motivi, incentrati su omessa motivazione e omesso esame di fatti controversi, sono dichiarati inammissibili: la sentenza d’appello ha spiegato in modo intelligibile le ragioni del proprio convincimento e non ricorre alcuna delle ipotesi di motivazione apparente. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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