Valore in dogana e sussidiarietà dei metodi di determinazione (Cass. civ. Sez. V n. 12512 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del valore in dogana, il valore di transazione costituisce il metodo prioritario e coincide, di norma, con il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate. Per potersene discostare, l’autorità doganale deve nutrire fondati dubbi sulla corrispondenza tra il valore dichiarato e l’importo totale pagato o da pagare, deve chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio, consentendo all’interessato di far valere il proprio punto di vista. Solo dopo tali adempimenti l’Amministrazione può applicare i metodi immediatamente sussidiari di cui agli artt. 30 e 31 CDC, secondo la rigida sequenza ivi prevista, oppure deve dare conto delle ragioni per le quali il rispetto di tale ordine non sia stato possibile, con onere probatorio a proprio carico.
Il Fatto
Una società, nella qualità di importatore, e una seconda società, quale dichiarante doganale e rappresentante indiretto, impugnavano separatamente gli avvisi di accertamento e irrogazione sanzioni emessi dall’Ufficio delle Dogane competente. I ricorsi venivano rigettati in primo grado; i contribuenti appellavano e la Commissione Tributaria Regionale accoglieva le impugnazioni, ritenendo che l’Ufficio avesse rideterminato il valore della merce con un metodo non immediatamente sussidiario rispetto a quello ancorato al valore di transazione, senza allegare le ragioni che escludevano il rispetto della sequenza dei metodi.
L’Amministrazione finanziaria ricorreva per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione delle norme unionali sul valore doganale, nella sostanza lamentando che il giudice d’appello avesse escluso il ricorso a criteri di determinazione diversi da quello di transazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il motivo infondato. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la CTR non ha affatto escluso il ricorso a criteri di determinazione diversi dal valore di transazione: ha invece affermato che, per potersi discostare da quella regola, l’autorità doganale deve chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio prima di decidere di non determinare il valore in base all’art. 29 CDC. Questa affermazione non ha il significato preteso dal ricorrente.
Il giudice dell’appello ha, in realtà, circoscritto i casi di determinazione del valore con criteri diversi a quelli in cui trova applicazione la regola degli artt. 29 e seguenti del codice doganale comunitario. La conclusione secondo cui l’Ufficio ha impiegato un metodo non immediatamente sussidiario, senza adeguata motivazione sulle ragioni che escludevano la sequenza dei metodi, è coerente con i principi di diritto già enunciati dalla Corte e richiamati nella pronuncia gravata.
La Corte conferma il quadro ricostruttivo: l’unico valore rilevante ai fini dell’obbligazione doganale è il valore in dogana, che di norma coincide con il valore di transazione. La normativa unionale mira a un sistema equo, uniforme e neutro, che esclude l’impiego di valori arbitrari o fittizi. Da qui la rigida sequenza degli artt. 29, 30 e 31 CDC e la disciplina procedurale dell’art. 181-bis del regolamento attuativo, che impone all’autorità di chiedere informazioni complementari e attivare il contraddittorio in presenza di fondati dubbi sul valore dichiarato.
Il valore di transazione resta quindi il metodo prioritario, perché considerato il più adatto e il più utilizzato. Per disattenderlo occorre che l’Amministrazione abbia fondati dubbi di inattendibilità, che i dubbi persistano dopo la richiesta di ulteriori informazioni e dopo aver fornito all’interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista, e che si ricorra in primo luogo ai metodi immediatamente sussidiari dell’art. 30, in successione. L’Amministrazione ha l’onere di dimostrare di avere applicato i metodi sussidiari secondo la sequenza prevista, ovvero di indicare le ragioni per le quali tale ordine non sia stato rispettato.
Ne deriva che la pronuncia impugnata è immune dalle censure e il ricorso è rigettato, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in euro 5.800,00, oltre euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA e IVA di legge.
Nota della Redazione
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