Inammissibilità dell’appello tributario come extrema ratio e interpretazione complessiva dell’atto (Cass. civ. Sez. V n. 12923 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per mancanza o assoluta incertezza dei motivi specifici di impugnazione, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, costituisce l’extrema ratio cui il giudice può ricorrere solo quando l’ambiguità dello scritto non sia risolubile in un contesto ragionevole. Gli elementi di specificità dei motivi possono ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni. La norma eccezionale che limita l’accesso alla giustizia va interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., dovendosi consentire, ogni volta che nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito. Il giudice d’appello deve operare un’interpretazione complessiva dell’atto di parte, attribuendogli un significato, piuttosto che negargliene alcuno: il mero lapsus calami non giustifica la declaratoria di inammissibilità.

Il Fatto

La società contribuente, operante nel campo delle energie rinnovabili, aveva attivato un impianto fotovoltaico sul lastrico solare di un supermercato, accedendo agli incentivi del Secondo Conto Energia di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Solo successivamente, all’esito dei chiarimenti resi dall’Ufficio, la società aveva chiesto di cumulare tale agevolazione con quella fruibile ai sensi dell’art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000, nota come “Tremonti ambientale”, avanzando istanza di rimborso Ires. Seguiva il silenzio-rigetto, impugnato davanti alla giustizia tributaria.

La commissione tributaria provinciale accoglieva le ragioni della contribuente, riconoscendo il diritto al bonus e al rimborso. L’Ufficio proponeva appello, ma concludeva l’atto chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e dichiarandosi la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato. Il collegio di secondo grado dichiarava inammissibile l’appello per introduzione di un nuovo petitum. Avverso tale decisione ricorre il patrono erariale con unico mezzo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla contribuente. La prima lamenta che la sentenza impugnata si sia attenuta ai principi di diritto già enunciati dalla Corte senza offrire argomenti nuovi. L’eccezione è respinta: il thema decidendum riguardava l’interpretazione generale e complessiva degli atti processuali, sicché la questione dello ius novorum in appello non rileva.

La seconda eccezione prospetta l’inammissibilità per notifica telematica di atto non nativo digitale. Anch’essa è respinta: le Sezioni Unite hanno affermato la sanatoria della notifica digitale irrituale per raggiungimento dello scopo, ove l’atto sia univocamente riferibile al notificante ed entri nella sfera di conoscibilità del destinatario che abbia potuto spiegare tempestive difese.

La terza eccezione deduce difetto di autosufficienza del ricorso. La Corte la respinge richiamando l’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.: il principio di autosufficienza, corollario della specificità dei motivi, non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, sì da incidere sulla sostanza del diritto in contesa, e non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti, insussistente quando nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati e sia segnalata la loro presenza negli atti di merito.

Nel merito, l’unico motivo denuncia violazione degli artt. 53 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che sia stato dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio per contenere una domanda nuova, senza considerare che la richiesta di salvare la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato era mero lapsus calami. Il motivo è fondato. Dall’esame complessivo delle censure proposte in appello si intende chiaramente quali fossero le domande e le conclusioni: la controversia verte in materia di rimborso, non di avviso di accertamento, e il riferimento a un atto impositivo inesistente è ictu oculi un semplice errore materiale.

Il giudice d’appello avrebbe quindi dovuto operare un’interpretazione complessiva dell’atto, attribuendogli un significato anziché negarne alcuno. La Corte ribadisce che la dichiarazione di inammissibilità dell’appello è extrema ratio, praticabile solo quando l’ambiguità dello scritto non sia risolubile in un contesto ragionevole. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo di tali principi: il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Basilicata, in diversa composizione, anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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