Cessazione della rendita vitalizia per infermità da causa di servizio dal 2009 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13236 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti di durata e successione di leggi, il principio di irretroattività non impedisce che la legge nuova disciplini gli effetti di un rapporto sorto anteriormente e ancora in vita, purché non incida sul fatto generatore del diritto. Nell’ambito delle prestazioni previdenziali, la legge sopravvenuta può legittimamente regolare, dalla propria entrata in vigore, le modalità di erogazione della prestazione, costituendo l’erogazione un effetto protratto nel tempo del fatto generatore. L’art. 70 del d.l. n. 112 del 2008, nel prevedere che dal 1° gennaio 2009 sia esclusa l’attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo per infermità da causa di servizio, fermo restando il diritto all’equo indennizzo, non sopprime il diritto sorto sotto la previgente disciplina, ma ne disciplina gli effetti successivi, imponendo la cessazione dell’erogazione della rendita vitalizia a carico dell’ente locale.

Il Fatto

Un dipendente di un ente locale, inquadrato in categoria C, ha agito in giudizio nei confronti del proprio datore di lavoro per ottenere il ripristino della rendita vitalizia concessa ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 191 del 1979 e revocata dall’Amministrazione a decorrere dal gennaio 2009. La rendita era stata riconosciuta con determinazione dirigenziale del 1999 e corrisposta fino a dicembre 2008.

Il Tribunale ha rigettato la domanda. La Corte d’Appello, accogliendo l’appello del lavoratore, ha ritenuto che l’art. 70 del d.l. n. 112 del 2008 operi solo per il futuro, lasciando inalterate le posizioni regolate dalla disciplina previgente. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l’ente locale, prospettando sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte individua nel quinto motivo la questione di priorità logico-giuridica e lo accoglie. La rendita vitalizia di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 191 del 1979 costituisce un incremento economico a carico del datore di lavoro con finalità di tutela previdenziale, riconosciuto al dipendente non coperto da assicurazione INAIL e compatibile con l’equo indennizzo.

Ratione temporis viene in rilievo l’art. 70 del d.l. n. 112 del 2008, che ha stabilito la cessazione dell’erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi concessi per infermità derivante da causa di servizio ai dipendenti pubblici a partire dal 1° gennaio 2009, fermo restando il diritto all’equo indennizzo.

La Corte richiama la propria giurisprudenza sui rapporti di durata: il principio di irretroattività impedisce l’applicazione della norma a rapporti esauriti o quando essa incida sull’efficacia originaria del fatto generatore, ma non vieta che la legge nuova trovi applicazione a situazioni già in essere, purché suscettibili di disciplina autonoma prescindendo dal fatto che le ha generate.

Con riguardo alle prestazioni previdenziali, la nuova legge non può escludere il diritto già sorto sotto la legge abrogata, ma può regolarne diversamente, dalla propria entrata in vigore, le modalità di erogazione, poiché questa costituisce un effetto protratto nel tempo del fatto generatore. L’art. 70 non ha inciso sul fatto generatore della prestazione, ma ne ha disciplinato gli effetti giuridici successivi.

Il richiamo operato dalla sentenza d’appello al d.l. n. 201 del 2011, che ha fatto salvi i procedimenti in corso, conferma, per la specialità della deroga, l’impossibilità di ricorrere all’analogia. La Corte cassa quindi la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavoratore, compensando le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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