Legittimo affidamento del contribuente esclude sanzioni e interessi (Cass. civ. Sez. V n. 13237 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La tutela dell’affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall’art. 10, commi 1 e 2, legge n. 212/2000, costituisce principio generale dell’ordinamento tributario, con radice negli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e, per i tributi armonizzati, nei principi dell’ordinamento dell’Unione europea. La situazione di incertezza interpretativa ingenerata da comportamenti attivi dell’Amministrazione finanziaria, pur non incidendo sulla debenza dell’imposta, va valutata ai fini dell’esclusione delle sanzioni. Quando l’Amministrazione abbia posto in essere condotte attive che hanno ingenerato un ragionevole dubbio nel contribuente, il principio di tutela dell’affidamento esclude non solo le sanzioni ma anche gli interessi. Il solo decorso del tempo e il comportamento meramente passivo dell’Amministrazione non integrano invece l’esimente.

Il Fatto

Una società contribuente, consorzio costituito per la copertura del fabbisogno energetico delle imprese consorziate, ha impugnato un avviso di pagamento relativo al recupero di accise dovute per i periodi di imposta dal 2008 al 2013, oltre sanzioni. L’avviso seguiva due processi verbali di constatazione del 2014, in esito ai quali si contestava che l’energia, ceduta ai consorziati, era stata fatturata in esenzione d’accisa ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995.

La CTP di Lecce ha accolto il ricorso. La CTR della Puglia ha riformato la decisione in sede di appello dell’Ufficio, negando la qualifica di autoproduttore e rigettando l’eccezione di prescrizione quinquennale. La società incorporante ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi; l’Ufficio ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la formazione del giudicato interno sul capo di primo grado relativo al riconoscimento dell’affidamento, per non essere stato specificamente impugnato dall’Ufficio. Il motivo è infondato: l’appellante aveva chiesto la conferma della piena legittimità dell’avviso e l’irrogazione delle sanzioni, sicché la riproposizione delle ragioni dell’originaria pretesa assolve l’onere di impugnazione specifica ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992, quando il dissenso investe la decisione nella sua interezza e le censure siano ricavabili, anche per implicito, in termini inequivoci.

Con il terzo motivo la ricorrente censurava il rigetto dell’affidamento. Il motivo è fondato. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la tutela dell’affidamento incolpevole, pur non influendo sulla debenza dell’imposta, deve essere valutata ai fini dell’esclusione delle sanzioni.

Nel caso concreto, l’Amministrazione aveva tenuto comportamenti attivi protratti nel tempo — tra cui un comunicato stampa di un Ufficio delle Dogane che non aveva irrogato sanzioni e atti di autotutela che avevano annullato contestazioni — idonei a ingenerare nel contribuente un ragionevole dubbio circa la legittimità del proprio comportamento. Non si verte dunque in ipotesi di inerzia dell’Ufficio.

Il solo decorso del tempo e il comportamento meramente passivo non integrano l’esimente con riguardo alla debenza degli interessi. Ma il comportamento attivo dell’Amministrazione esclude, in base al principio di tutela dell’affidamento, tanto le sanzioni quanto gli interessi.

La Corte ha pertanto accolto il terzo motivo, rigettato il primo e dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi per sopravvenuta rinuncia e difetto di interesse, cassando la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *