TARI, superficie non tassabile ma quota fissa sempre dovuta (Cass. civ. Sez. V n. 13455 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, il contribuente che produca in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, smaltendoli autonomamente a proprie spese tramite operatori autorizzati, ha diritto all’esclusione della sola quota variabile del tributo. La quota fissa resta invece integralmente dovuta per il mero possesso o la detenzione di superfici potenzialmente idonee alla produzione di rifiuti urbani, a prescindere dalla quantità e qualità dei rifiuti prodotti e dall’effettiva fruizione del servizio. Il regolamento comunale che assimili agli urbani gli imballaggi secondari e terziari è disapplicato dal giudice tributario in parte qua, per contrasto con il regime di specialità dettato dall’art. 226 del d.lgs. n. 152/2006.
Il Fatto
Una società esercente attività commerciale all’ingrosso impugnava l’avviso di pagamento con cui il Comune aveva liquidato la TARI per l’anno 2017, deducendo di produrre nel proprio immobile soltanto rifiuti speciali, ossia imballaggi terziari, e di non aver potuto fruire della raccolta differenziata degli imballaggi secondari.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, escludendo dalla superficie tassabile la parte in cui si formavano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione. Il Comune ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo, muovendo dalla direttiva 94/62/CE e dalla disciplina degli imballaggi recepita negli artt. 217 e ss. del d.lgs. n. 152/2006. Rileva che gli imballaggi terziari, e quelli secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere immessi nel circuito ordinario dei rifiuti urbani.
Da ciò deriva che i regolamenti comunali che ne prevedano l’assimilazione agli urbani vanno disapplicati dal giudice tributario, in quanto illegittimi. La potestà regolamentare di assimilazione riconosciuta ai Comuni non opera, infatti, rispetto agli imballaggi, per la specialità del loro regime.
I primi tre motivi sono rigettati. La Corte conferma che la sentenza di appello ha accertato, con valutazione di fatto insindacabile, la produzione prevalente di imballaggi terziari nell’area deposito e in quella di vendita, sulla base della documentazione e della perizia di parte. Il contribuente ha assolto l’onere probatorio sui presupposti della riduzione della superficie tassabile.
È invece fondato il quarto motivo. La Corte ribadisce che la TARI è doppiamente strutturata: una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, e una parte fissa, destinata a coprire i costi di investimento e di servizio. Quest’ultima è dovuta per intero in forza del solo possesso o detenzione di superfici astrattamente idonee a produrre rifiuti, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti e dall’effettiva fruizione del servizio, purché il servizio sia apprestato e messo a disposizione della collettività.
La Corte esclude che la questione della quota fissa costituisca un tema nuovo, trattandosi di profilo che il giudice di appello doveva comunque scrutinare. Rigetta pertanto le censure del contribuente e accoglie il quarto motivo, cassando la sentenza impugnata relativamente alla debenza della quota fissa, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo in diversa composizione.
Nota della Redazione
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