C.E.L. di nuova assunzione e trattamento dei ricercatori: no all’equiparazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13492 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento retributivo dei collaboratori esperti linguistici assunti ab origine sulla base del decreto legge n. 120 del 1995, convertito dalla legge n. 236 del 1995, è quello previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e non quello dettato dal decreto legge n. 2 del 2004, convertito dalla legge n. 63 del 2004, applicabile ai soli collaboratori già lettori di madrelingua straniera assunti ex art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980. La previsione di un trattamento differenziato rispetto ai ricercatori confermati a tempo definito non integra discriminazione per nazionalità né violazione dell’art. 36 Cost., perché il rinvio alla contrattazione collettiva è coerente con l’impiego pubblico contrattualizzato e la parità di trattamento non opera come parametro delle differenziazioni stabilite in quella sede. La pronuncia di accoglimento della Corte cost. n. 459 del 2000, che ha escluso il divieto di cumulo per i dipendenti privati, non si applica ai dipendenti privati di enti pubblici non economici, per i quali opera il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il Fatto

La ricorrente, dopo un periodo di lavoro presso un ateneo come lettrice di lingua straniera tra il 1983 e il 1988, è stata assunta nel 2001 con un primo contratto a termine come collaboratrice esperta linguistica, poi reiterato annualmente senza soluzione di continuità. Nel 2009 ha adito il giudice del lavoro per ottenere l’accertamento dell’unicità del rapporto sin dall’origine, le differenze retributive parametrate al trattamento del ricercatore confermato a tempo definito, il versamento dei contributi e il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti.

Il Tribunale ha accolto in parte le domande, riconoscendo il rapporto unico dal 2001 e il diritto al trattamento del ricercatore a tempo definito in proporzione alle ore lavorate. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell’impugnazione dell’ateneo, ha negato le differenze retributive parametrate ai ricercatori e respinto integralmente l’appello della lavoratrice. Da qui il ricorso per cassazione, articolato in dodici motivi, e il ricorso incidentale dell’università.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara anzitutto inammissibili i motivi fondati sull’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (quarto, sesto e nono), perché le doglienze attengono a questioni di diritto e alla violazione di contratti collettivi nazionali, non all’omesso esame di fatti storici. Quanto agli altri motivi, la Corte conferma il proprio orientamento: le pronunce della Corte di Giustizia e gli interventi normativi che ne sono seguiti hanno riguardato unicamente la categoria degli ex lettori, transitati nel ruolo dei collaboratori linguistici, sicché la disciplina di favore non è estensibile a chi è stato assunto ab origine con il nuovo regime.

Il principio trova fondamento nel tenore letterale della norma e nella sua ratio, volta a dettare un criterio oggettivo per ricostruire la carriera degli ex lettori, in risposta alle indicazioni della Corte di Giustizia, sentenza 26 giugno 2001, causa C-212/1999, che aveva censurato l’Italia per non avere assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti a quella categoria. Tale finalità non è ravvisabile per i collaboratori assunti ex novo, la cui retribuzione è rimessa alla contrattazione di comparto.

La Corte esclude il carattere discriminatorio del rinvio alla contrattazione collettiva, richiamando la Corte cost. n. 253/2022: l’attribuzione alla contrattazione della disciplina retributiva nel lavoro pubblico è principio conformativo della riforma avviata dal d.lgs. n. 29 del 1993 e sistematizzata dal d.lgs. n. 165 del 2001. Il principio di parità di trattamento vieta trattamenti individuali difformi dal contratto, ma non costituisce parametro per sindacare le differenziazioni operate dalle parti sociali in funzione dei diversi percorsi formativi e carriere.

Quanto alla dedotta inadeguatezza della retribuzione, la Corte ribadisce la sostanziale diversità tra l’attività dei collaboratori, strumentale e di supporto alla didattica, e quella dei docenti universitari. Il parametro del ricercatore confermato a tempo definito, indicato dal decreto legge n. 2 del 2004, è stato ritenuto congruo dalla Corte di Giustizia, sentenza 18 luglio 2006, causa C-119/2004, ma solo in via parametrica e con un divisore orario diverso (500 ore contro 200 ore).

Passando al ricorso incidentale, la Corte lo accoglie. La pronuncia di accoglimento della Corte cost. n. 459 del 2000, che ha escluso il divieto di cumulo per i crediti retributivi dei dipendenti privati, non si applica ai dipendenti privati di enti pubblici non economici, per i quali permangono le ragioni di contenimento della spesa pubblica poste a base della disciplina differenziata. Il divieto di cumulo opera anche per le somme riconosciute ex art. 32 della legge n. 183 del 2010, con la conseguenza che gli accessori sono limitati alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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