Stabilizzazione del precario ed elisione del danno da abuso dei contratti a (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13686 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato il divieto di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, posto dall’art. 36, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001, non ammette eccezioni, neppure alla luce della giurisprudenza eurounitaria, poiché la misura risarcitoria di cui all’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 costituisce misura preventiva e sanzionatoria adeguata e non richiede la conversione stessa. La successiva stabilizzazione del lavoratore elide le conseguenze dannose della pregressa abusiva reiterazione dei contratti a termine a due condizioni: che avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e che si ponga in rapporto di diretta derivazione causale con l’illecito, essendo l’esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive. Il giudice di merito che affermi l’elisione del danno sic et simpliciter, senza verificare la sussistenza di tali presupposti, viola i principi affermati dalla Corte.
Il Fatto
La ricorrente aveva partecipato, collocandosi utilmente in graduatoria, al concorso bandito dalla ex AUSL per un posto di dirigente farmacista, prestando poi servizio presso la ASL con contratto a tempo determinato, successivamente prorogato in attuazione della art. 3, comma 40, L.R. Puglia n. 40/2007 e di una delibera aziendale. L’ente aveva avviato il processo di stabilizzazione, al quale anche la lavoratrice aveva partecipato, ottenendo nelle more l’ulteriore proroga del rapporto.
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale, la ASL aveva annullato le procedure e disposto la cessazione dal servizio. La lavoratrice aveva impugnato gli atti, chiedendo la riqualificazione del rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento dei danni per abusiva reiterazione. Respinte le domande in primo grado, la Corte d’appello, preso atto della sopravvenuta assunzione a tempo indeterminato, aveva dichiarato cessata la materia del contendere sull’accertamento del diritto all’assunzione e rigettato la pretesa risarcitoria, ritenendo che la stabilizzazione avesse eliso il danno. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato solo nei limiti che la Corte precisa. Non è condivisibile la doglianza sulla mancata conversione del rapporto: l’esito è escluso dall’art. 36, D. Lgs. n. 165/2001 e non può procedersi a disapplicazione sulla scorta della pronuncia Corte di giustizia UE, 25 ottobre 2018, C-331/17, Sciotto. Questa, pur riguardando le fondazioni lirico-sinfoniche, afferma che la clausola 5 dell’Accordo Quadro impone misure alternative alla conversione, ove l’ordinamento nazionale ne preveda di effettive.
Nell’ordinamento italiano opera la misura sanzionatoria elaborata da Cass. Sez. U n. 5072 del 15.03.2016, che qualifica il danno da illegittima reiterazione come danno comunitario a carattere presuntivo e sanzionatorio, con esonero del lavoratore dall’onere di provare il pregiudizio. Tale approdo ha superato il vaglio della Corte di giustizia UE, 7 marzo 2018, C-494/16, Santoro e il sindacato della Consulta, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sulle disposizioni richiamate.
Il ricorso è invece fondato quanto alla pretesa risarcitoria disattesa in ragione della sopravvenuta assunzione. La Corte ribadisce il consolidato orientamento, confermato dalle pronunce Corte di giustizia UE, 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18, e dalla più recente Corte di giustizia UE, 22 febbraio 2024, cause riunite C-59/22, C-110/22 e C-159/22: la stabilizzazione elide il danno solo se avviene nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e si pone in rapporto di diretta derivazione causale con l’illecito, offrendo già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione.
La decisione impugnata ha invece affermato apoditticamente che la stabilizzazione aveva eliso le conseguenze dannose, senza verificare la sussistenza dei presupposti e dei caratteri indicati, discostandosi così dai principi di legittimità. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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