Servizio presso ASL non valutabile come servizio statale nelle graduatorie ATA (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13688 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli enti del Servizio sanitario nazionale, e tra essi le aziende sanitarie locali, non rientrano nel novero delle amministrazioni dello Stato. L’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 contiene una nozione di amministrazione pubblica più ampia di quella di amministrazione statale e colloca le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale su un piano distinto rispetto alle amministrazioni dello Stato. Ne consegue che il servizio prestato alle dipendenze di una ASL non può essere valutato, ai fini dell’attribuzione del punteggio di 0,60, come servizio reso presso amministrazioni statali nell’ambito delle graduatorie d’istituto di III fascia del personale ATA. È conforme a tale ricostruzione la qualificazione delle AUSL come enti pubblici non economici.
Il Fatto
La controricorrente, iscritta nelle graduatorie d’istituto di III fascia del personale ATA, aveva chiesto il riconoscimento del punteggio di 0,60 per il servizio prestato presso l’ASL territorialmente competente nel periodo dal 4 settembre 2000 al 3 settembre 2001, con la conseguente piena valutazione del servizio scolastico svolto in un istituto comprensivo per tre giornate del marzo 2017.
I provvedimenti che le avevano negato tale diritto erano stati disapplicati dal Tribunale di Teramo con sentenza n. 765/2018, confermata dalla Corte d’appello di L’Aquila con sentenza n. 448/2019. Il MIUR e l’istituto comprensivo hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001. Secondo i ricorrenti, la corte territoriale avrebbe errato nel ricondurre le aziende sanitarie locali tra le amministrazioni statali, rendendo così valutabile il servizio ivi prestato ai fini del punteggio aggiuntivo.
La Corte ritiene la doglianza fondata. Il punteggio invocato trovava base nell’allegato A del d.m. n. 717 del 2014, che consente di tener conto, in sede di aggiornamento della graduatoria, del servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali e patronati scolastici. La Corte d’appello aveva ritenuto l’ASL riconducibile all’amministrazione statale: conclusione non condivisibile.
Il giudice di legittimità muove dalla lettura testuale della disposizione. L’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 elenca, accanto alle amministrazioni dello Stato, numerose altre categorie di enti, tra cui, espressamente, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. La definizione di amministrazione pubblica è dunque più ampia di quella di amministrazione statale e considera tali enti come soggetti posti sullo stesso piano, ma formalmente distinti, rispetto alle amministrazioni dello Stato. Da ciò discende che gli enti del Servizio sanitario nazionale sono amministrazioni differenti da quelle statali.
A sostegno di questa conclusione la Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo cui le AUSL hanno natura giuridica di enti pubblici non economici (Cass., Sez. 6-3, n. 36856 del 26 novembre 2021). Ne deriva il difetto del presupposto per riconoscere il punteggio invocato.
Il ricorso è pertanto accolto. La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto della domanda originaria. Le spese dei gradi di merito sono compensate per l’alterno esito del giudizio; quelle di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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