Indennità una tantum superstiti richiede pensione contributiva del defunto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13785 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della pensione liquidata con il sistema contributivo, richiesto dall’art. 1 d.m. 13 gennaio 2003 ai fini dell’indennità una tantum ai superstiti, è già contenuto nell’art. 1, comma 20, legge n. 335/1995, letto nel contesto sistematico dell’intero testo normativo, incentrato sull’introduzione del sistema pensionistico contributivo. Il secondo periodo del comma 20, relativo all’indennità, si coordina con il primo periodo, che richiama la pensione indicata al comma 19, ovvero la pensione di vecchiaia liquidata con il metodo contributivo. La “pensione” cui il secondo periodo subordina l’emolumento è la stessa considerata dal primo periodo. Ne consegue che il decreto ministeriale non innova sui presupposti dell’istituto e non è affetto da illegittimità.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto all’Inps il pagamento dell’indennità una tantum prevista per i superstiti dall’art. 1, comma 20, legge n. 335/1995, in relazione alla posizione del coniuge defunto. La domanda era stata respinta in primo grado e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 951/2018, aveva confermato il rigetto. Il giudice di appello aveva ritenuto che il defunto non avrebbe potuto accedere al sistema pensionistico contributivo, presupposto necessario ai sensi dell’art. 1 d.m. 13 gennaio 2003. Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, resistito dall’Inps con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 19 e 20, legge n. 335/1995. Sostiene che il requisito della pensione contributiva del defunto non sarebbe previsto dalla norma di legge e che il decreto ministeriale avrebbe dovuto disciplinare soltanto modalità e termini della provvidenza, non anche i relativi presupposti, con conseguente necessità di disapplicazione dell’art. 1 d.m. 13 gennaio 2003.
La Corte ritiene il motivo infondato. Il comma 20 va letto nel contesto sistematico dell’intero testo normativo, tutto incentrato sull’introduzione del sistema pensionistico contributivo. Sebbene la disposizione non espliciti il requisito previsto dal decreto ministeriale, la sua necessità emerge dal coordinamento interno alla norma: il secondo periodo, relativo all’indennità, richiama la “pensione” cui ha riguardo il primo periodo, ovvero quella indicata al comma 19 e liquidata con il metodo contributivo.
La Corte individua una conferma sistematica nel confronto con l’art. 13 legge n. 218/1952, norma tuttora in vigore, che detta i presupposti del medesimo istituto nell’epoca del sistema retributivo. Poiché le due disposizioni coesistono, l’una riguarda l’indennità sul presupposto di una pensione attratta al regime retributivo, l’altra regola l’indennità sul presupposto di una pensione soggetta al regime contributivo.
Da ciò discende che l’art. 1 d.m. 13 gennaio 2003 non è viziato da illegittimità, dovendosi ritenere il presupposto della pensione contributiva già incluso nell’art. 1, comma 20, legge n. 335/1995. La sentenza impugnata, che in tal senso si è espressa, merita conferma. Quanto alle spese, la Corte non provvede attesa la certificazione prodotta ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., dando atto, in ragione del rigetto, dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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