Dottorato con borsa: nessuna contribuzione a carico dell’amministrazione di appartenenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14456 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di congedo straordinario per dottorato di ricerca, l’art. 2 della legge n. 476/1984 distingue l’ipotesi del dottorato senza borsa di studio (o con rinuncia alla stessa) da quella del dottorato con borsa. Solo nella prima il pubblico dipendente collocato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento. Nel caso di dottorato con borsa, invece, il dipendente è collocato in aspettativa senza assegni e viene meno l’obbligo retributivo a carico dell’amministrazione di appartenenza: nessuna contribuzione è pertanto dovuta da quest’ultima, restando a carico dell’Università e dell’interessato, tenuto a iscriversi alla gestione separata INPS, i relativi oneri. Il periodo di congedo resta utile ai soli fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Il Fatto

Una docente, in servizio presso un liceo statale, aveva fruito di un’aspettativa senza assegni per svolgere attività di ricerca presso una facoltà universitaria nel periodo compreso tra il 1° marzo 2009 e il 28 febbraio 2011. In un periodo precedente, tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2005, aveva fruito di un congedo straordinario senza assegni per completare un dottorato di ricerca. La docente aveva adito il giudice del lavoro per accertare l’omissione contributiva del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Il Tribunale aveva rigettato il ricorso. La Corte d’appello di L’Aquila, con diversa motivazione, aveva confermato la decisione, dichiarando altresì cessata la materia del contendere sul periodo 2005, già riconosciuto a fini pensionistici. Il regolamento delle spese era stato operato secondo soccombenza, con applicazione del raddoppio del contributo unificato. La docente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la disciplina applicabile. L’art. 2 della legge n. 476/1984, nel testo vigente ratione temporis, prevede che il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato sia collocato a domanda in congedo straordinario senza assegni per la durata del corso e usufruisca della borsa di studio ove ne ricorrano le condizioni. In caso di ammissione senza borsa, o di rinuncia, l’interessato conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento. Il periodo di congedo è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

La Corte sottolinea che la disposizione distingue due ipotesi nettamente diverse. Nel dottorato senza borsa di studio si conserva integralmente il trattamento in godimento, con deroga al principio di sinallagmaticità. Nel dottorato con borsa di studio, invece, l’assegnista deve provvedere autonomamente a iscriversi alla cassa gestione separata INPS ed effettuare i versamenti contributivi per la quota a suo carico, ex art. 2 della legge n. 335/1995, ferma l’utilità dell’incarico ai fini della progressione di carriera, previdenziali e pensionistici.

La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3161/2013), secondo cui è facoltà dell’interessato optare per la borsa di studio ovvero, in caso di ammissione senza borsa o di rinuncia, conservare il trattamento economico in godimento. In entrambi i casi devono essere garantiti i benefici di legge sotto il profilo della progressione in carriera e della validità del periodo di dottorato ai fini previdenziali.

La sentenza impugnata si è conformata a tali principi ed è esente da censure. Non pertinente è il richiamo all’ordinanza n. 26099/2017, resa in relazione alla previgente formulazione dell’art. 453 d.P.R. n. 297/1994. Il secondo motivo è inammissibile: la denuncia di violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa, mentre la compensazione ex art. 92 cod. proc. civ. è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito.

Anche il terzo motivo è inammissibile. Il giudice dell’impugnazione deve attestare il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 quando la pronuncia sia di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). Il presupposto non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito negativa per l’impugnante (Cass. n. 10306 del 2014). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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