Aspettativa per incarico UE del dirigente medico non è diritto incondizionato (Cass. civ. Sez. V n. 14457 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente medico del servizio sanitario nazionale non ha un diritto incondizionato all’aspettativa senza assegni per assumere un incarico a termine presso una struttura sanitaria di altro Stato membro. La disciplina dell’art. 15-septies d.lgs. n. 502/1992, che riconosce l’aspettativa per gli incarichi conferiti da strutture del solo SSN, non contrasta con la libertà di stabilimento garantita dall’art. 52 TFUE, perché persegue esigenze di sanità pubblica con misura proporzionata e non discriminatoria. Il diniego fondato su preminenti esigenze organizzative, ai sensi dell’art. 23-bis d.lgs. n. 165/2001, è legittimo e il rifiuto di riprendere servizio integra decadenza dall’impiego ex artt. 53 d.lgs. n. 165/2001 e 60 d.P.R. n. 3/1957.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente medico presso l’azienda sanitaria di Trieste, chiedeva l’aspettativa senza assegni per un anno, dall’1.11.2013, per espletare un incarico a termine di aiuto ospedaliero presso un ospedale di Strasburgo. L’azienda negava l’aspettativa, invocando la carenza di medici chirurgicamente indipendenti e un organico composto da soli tre chirurghi esperti.

Dopo la reiezione dell’istanza cautelare in data 18.12.2013, il medico non riprendeva servizio nel reparto di Neurochirurgia e l’azienda ne dichiarava la decadenza dall’impiego il 13.3.2014. Il Tribunale rigettava la domanda di accertamento dell’illegittimità del diniego e di nullità della decadenza; la Corte d’appello di Trieste confermava. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione se la libertà di circolazione dei lavoratori nell’Unione osti a una normativa che non riconosce al dirigente medico il diritto incondizionato all’aspettativa per incarichi all’estero, quando invece lo riconosce per gli incarichi resi nel SSN. Il quesito era stato sottoposto al contraddittorio delle parti con ordinanza del 19.12.2023.

Il punto di partenza è la disciplina speciale dell’art. 15-septies d.lgs. n. 502/1992, che collega l’aspettativa senza assegni agli incarichi conferiti nell’ambito del servizio sanitario nazionale. La Corte esclude che tale assetto realizzi un’ingiustificata restrizione della libertà di stabilimento. La norma non opera con intenti discriminatori basati sulla cittadinanza, né introduce una differenziazione riferita specificamente agli incarichi all’estero: valorizza invece un’esigenza propria della sanità pubblica.

Il bilanciamento è condotto secondo il principio di proporzionalità, con richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza dell’11 settembre 2008, Commissione/Germania, C-141/07; Apothekerkammer des Saarlandes; Blanco Pérez e Chao Gómez). Il meccanismo dell’aspettativa per la mobilità interna al SSN limita l’accesso a incarichi esterni in modo calibrato rispetto all’obiettivo, escludendolo non solo per le strutture UE ma anche per quelle private operanti sul territorio nazionale.

La Corte sottolinea inoltre che l’ordinamento nazionale non chiude le esperienze estere del medico: il servizio svolto presso una struttura sanitaria di altro Stato membro può essere computato ai fini dell’anzianità di servizio e dei connessi vantaggi economici o professionali, secondo Cass. 12 febbraio 2024, n. 3860. La restrizione, quando si verifica, dipende dalla valutazione concreta delle esigenze della sanità pubblica, qualificabile come motivo imperativo di interesse generale, e non da una chiusura pregiudiziale verso l’estero.

Il quadro è confermato dal diritto dell’Unione: l’art. 52, paragrafo 1, TFUE ammette restrizioni alla libertà di stabilimento giustificate dalla tutela della salute, obiettivo rafforzato dagli artt. 168, paragrafo 1, TFUE e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Da ciò la Corte fa discendere la non necessità del rinvio pregiudiziale ipotizzato dal Procuratore generale. Il ricorso è quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese in ragione della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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