La duplicazione delle cartelle esattoriali non rende illegittimo il titolo esecutivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16730 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, è equiparata all’atto di precetto rispetto al titolo esecutivo costituito dal ruolo. Ne deriva che la stessa non è di per sé illegittima per la duplicazione dei ruoli, in mancanza di una previsione normativa in tal senso per i titoli esecutivi, salvo il potere del debitore di proporre opposizione in sede esecutiva ove ciò si traduca in una duplicazione della medesima pretesa creditoria. Il divieto di doppia imposizione di cui all’art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973 postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto. L’erronea indicazione della norma asseritamente violata non comporta di per sé l’inammissibilità della censura.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato l’opposizione proposta da una contribuente avverso una cartella di pagamento notificata il 5 agosto 2015, con cui le era stato intimato il versamento di una somma a titolo di sanzioni per l’impiego irregolare di lavoratori. La società di riscossione era rimasta intimata nel giudizio di legittimità.
La contribuente aveva proposto appello incidentale, sostenendo che la duplicazione delle cartelle per il medesimo credito avesse determinato la caducazione del titolo impugnato. La Corte territoriale aveva respinto tale tesi, evidenziando che l’emissione di due cartelle per le medesime somme iscritte a ruolo non comportava alcuna automatica caducazione del titolo, non essendo peraltro noto l’esito del giudizio intrapreso contro la prima cartella.
La Motivazione della Corte
La ricorrente denunciava la violazione o falsa applicazione dell’art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la Corte territoriale respinto l’appello incidentale ritenendo che non vi fosse stata una duplicazione del titolo e, quindi, una doppia imposizione del tributo. Secondo la ricorrente, l’emissione di due cartelle per il medesimo titolo aveva comportato la violazione della norma, poiché la stessa somma era stata iscritta a ruolo due volte.
La Corte di legittimità ha ritenuto la doglianza infondata. Ha preliminarmente chiarito che l’operatività del divieto di doppia imposizione previsto dall’art. 67 cit. attiene a una fattispecie del tutto diversa da quella in scrutinio, nella quale non si discute affatto di doppio prelievo sullo stesso reddito, ma della reiterazione di atti impositivi per il medesimo credito.
Quanto alla prospettata illegittimità della seconda cartella, la Corte ha richiamato il principio per cui la cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, è equiparata all’atto di precetto rispetto al titolo esecutivo costituito dal ruolo. Ne consegue che la stessa non è di per sé illegittima per la duplicazione dei ruoli, in assenza di una previsione normativa in tal senso. La giurisprudenza di legittimità esclude l’esistenza di un principio assoluto ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi.
La Corte ha inoltre precisato che l’erronea indicazione della norma asseritamente violata non comporta di per sé l’inammissibilità della censura, non costituendo condizione necessaria di ammissibilità l’esatta indicazione delle disposizioni di legge delle quali viene lamentata l’inosservanza, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.