Annullamento del PGT e rimborso IMU: rileva l’edificabilità di fatto (Cass. civ. Sez. V n. 14697 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI e IMU, l’annullamento della delibera di adozione e approvazione del piano regolatore generale da parte del giudice amministrativo non ha diretta incidenza sulla qualificazione edificatoria delle aree ex agricole e non giustifica il rimborso dell’imposta versata in eccedenza rispetto alla determinazione del valore imponibile di aree ricondotte ope iudicis alla originaria destinazione agricola. Ai fini fiscali rileva non solo l’edificabilità di diritto, derivante dal piano urbanistico, ma anche l’edificabilità di fatto, da individuarsi sulla base di indici quali la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio delle zone adiacenti, l’esistenza di servizi pubblici essenziali e di qualsiasi elemento obiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica. La regola è dunque l’inammissibilità del rimborso per le aree divenute non più edificabili, restando rimessa alla discrezionalità del Comune la facoltà di ammetterlo nei tempi e alle condizioni dei propri regolamenti. Non trova pertanto applicazione l’art. 2033 cod. civ., il cui diritto alla ripetizione in materia tributaria può essere legittimamente limitato o escluso dal legislatore.

Il Fatto

Il contribuente proprietario di un terreno ricompreso in un ambito di trasformazione urbanistica aveva impugnato il diniego di rimborso dell’IMU versata per l’anno 2012. Il rimborso era fondato sull’annullamento, ad opera del giudice amministrativo, delle deliberazioni consiliari di adozione e approvazione del Piano di Governo del Territorio comunale, con conseguente riconduzione dell’area alla originaria destinazione agricola e rideterminazione in diminuzione del valore imponibile.

La Commissione Tributaria Provinciale prima e la Commissione Tributaria Regionale poi avevano rigettato la domanda, ritenendo che l’edificabilità dovesse valutarsi in relazione alle mere potenzialità edificatorie dell’area. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, cui hanno resistito il Comune e la società concessionaria del servizio di gestione delle entrate tributarie. In ragione della rilevanza nomofilattica della questione, la causa è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e degli artt. 1, commi 164 e 165, legge n. 296/2006, 2033 cod. civ., 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203/2005, 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006 e 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che l’annullamento dello strumento urbanistico escludesse ab origine l’edificabilità del terreno, con conseguente rimborsabilità dell’eccedenza versata.

La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, riaffermato con la pronuncia n. 30372/2021, le cui conclusioni sono state fatte proprie anche da Cass. n. 31174/2022: l’edificabilità fiscale si distingue in edificabilità di diritto, quale qualificazione urbanistica del piano, e edificabilità di fatto, desumibile da una serie di fattori indice. Questi ultimi comprendono la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio delle zone adiacenti, l’esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria e ogni altro elemento obiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica.

La rilevanza giuridica dell’edificabilità di fatto è specificamente considerata dalla legge ai fini dell’ICI, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992, oltre che per la determinazione dell’indennità di espropriazione e per le imposte di registro e sulle successioni. L’art. 36, comma 2, d.l. n. 223/2006, quale norma di interpretazione autentica a portata retroattiva e valenza generale, conferma che l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, senza che assumano rilievo le vicende successive incidenti sullo ius aedificandi.

La Corte ha quindi escluso che l’annullamento giurisdizionale del piano potesse incidere sulla qualificazione fiscale dell’area. Ha richiamato le Sezioni Unite n. 25506/2006, secondo cui le oscillazioni del valore dipendenti dallo stato di attuazione delle procedure possono giustificare solo una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, in coerenza con la natura periodica del tributo, senza attribuire un diritto al rimborso per gli anni pregressi.

Il rigetto del ricorso è stato altresì fondato sull’art. 59, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 446/1997, che rimette alla discrezionalità dei Comuni la sola facoltà di prevedere il rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili. La regola resta dunque l’inammissibilità del rimborso, non potendo invocarsi l’art. 2033 cod. civ., anche in ragione di Corte cost. n. 332/2002, secondo cui il diritto alla ripetizione in materia tributaria può essere legittimamente limitato o escluso. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del contribuente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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