Errore sull’opzione Tremonti ambiente emendabile con dichiarazione integrativa (Cass. civ. Sez. V n. 14889 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la dichiarazione dei redditi affetta da errori di fatto o di diritto che assoggettino il contribuente a tributi più gravosi di quelli dovuti è emendabile, anche mediante dichiarazione integrativa, attesa la sua natura di mera dichiarazione di scienza. Il principio di generale emendabilità non è escluso quando la mancata fruizione di un beneficio fiscale sia imputabile a obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa, poiché in tal caso la condotta non è ascrivibile a una libera scelta imprenditoriale. Il limite temporale dell’art. 2, comma 8 bis, del D.P.R. n. 322 del 1998 resta circoscritto ai fini dell’utilizzabilità in compensazione del credito risultante dalla rettifica, ex art. 17 del D.L.vo n. 241 del 1997. Ne deriva che l’amministrazione finanziaria è tenuta ad ammettere il contribuente alla fruizione dell’agevolazione, in conformità ai principi della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.
Il Fatto
L’incaricato per la riscossione notificava alla società contribuente una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973. L’ufficio disconosceva il maggior credito Ires vantato per il 2012, negando l’utilizzabilità del c.d. bonus disciplinato dalla Tremonti ambiente, previsto dall’art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000, in relazione all’installazione di impianti fotovoltaici nel 2009.
La società impugnava la cartella avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Asti, che accoglieva le difese della contribuente e annullava l’atto. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, su appello dell’amministrazione, riformava la decisione, ritenendo che la libera opzione di non avvalersi dell’agevolazione non potesse essere modificata con dichiarazione integrativa. La società ricorreva allora per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denuncia la violazione del combinato disposto degli artt. 2, comma 8, e 8 bis del D.P.R. n. 322 del 1998, per avere la CTR ritenuto non modificabile l’opzione agevolativa mediante dichiarazione integrativa. La Corte muove dalla ricostruzione della disciplina: l’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998 consente di integrare le dichiarazioni annuali per correggere errori e omissioni, mentre il successivo comma 8 bis, nella versione vigente ratione temporis, ne fissava un termine più ristretto per le rettifiche comportanti un minor credito o un maggior debito.
Il collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 13378 del 2016: il generale principio di emendabilità opera quando la dichiarazione abbia natura di dichiarazione di scienza, mentre non si applica alla dichiarazione di carattere negoziale, salvo che il contribuente dimostri l’essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell’errore, ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ.. Viene inoltre richiamata la giurisprudenza secondo cui la dichiarazione affetta da errori è emendabile anche in sede contenziosa, poiché il limite temporale del comma 8 bis è circoscritto ai fini dell’utilizzabilità in compensazione del credito.
Su questa base la Corte conferma l’emendabilità di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto nella dichiarazione del contribuente, in ossequio ai principi della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e della oggettiva correttezza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.). Il contribuente può quindi contestare l’atto impositivo che lo assoggetti a oneri più gravosi di quelli dovuti per legge.
Applicando tali principi al caso concreto, la mancata immediata fruizione del beneficio non è imputabile a una scelta discrezionale della società, ma all’incertezza interpretativa sulla cumulabilità tra la tariffa incentivante del conto energia e la detassazione degli investimenti ambientali. Tale incertezza è stata risolta solo con l’art. 19 del D.M. 5 luglio 2012 e con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E del 2016, che ha ammesso il beneficio “ora per allora” mediante dichiarazione integrativa. La Corte richiama infine il principio già espresso da Cass. Sez. VI-V n. 40862 del 2021. Il ricorso è dunque accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio.
Nota della Redazione
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