IMU immobili merce, dichiarazione a pena di decadenza e contraddittorio (Cass. civ. Sez. V n. 14890 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita è subordinata alla presentazione della dichiarazione di cui all’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013, prevista a pena di decadenza. Si tratta di un onere formale specifico che non può essere sostituito da altre forme di denuncia, né superato dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza aliunde dei fatti costitutivi dell’esenzione. L’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell’Amministrazione finanziaria è generale esclusivamente per i tributi armonizzati; per quelli non armonizzati sussiste solo ove specificamente sancito. L’onere di motivazione dell’avviso di accertamento è assolto con l’enunciazione dei presupposti e delle relative risultanze, restando affidate al giudizio di impugnazione le questioni sull’effettivo verificarsi dei fatti.

Il Fatto

La società contribuente impugna un avviso di accertamento IMU per l’annualità 2015 emesso dall’ente locale, sostenendo di avere diritto all’esenzione per gli immobili merce. La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso e la Commissione tributaria regionale conferma la decisione, respingendo l’appello.

La società propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, deducendo il difetto di motivazione dell’atto per mancata valutazione delle difese e omesso contraddittorio preventivo, l’erronea subordinazione dell’esenzione alla dichiarazione e l’insussistenza dell’incertezza normativa invocata a sostegno dell’esclusione delle sanzioni. L’ente locale resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte ribadisce che la motivazione dell’avviso di accertamento, presidiata dall’art. 7 della legge n. 212/2000, ha la funzione di delimitare l’ambito delle contestazioni proponibili dall’Ufficio e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’an e il quantum della pretesa. L’obbligo è assolto con l’enunciazione dei presupposti e delle risultanze, mentre le questioni sull’idoneità del criterio applicato attengono al piano della prova della pretesa tributaria.

Con specifico riguardo all’ICI, e per principi applicabili anche all’IMU, il requisito motivazionale esige la puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria e l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi, restando riservate alla fase contenziosa le questioni sull’effettivo verificarsi dei fatti. Nella specie l’obbligo risulta soddisfatto.

La Corte richiama quindi il ius receptum secondo cui l’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale sussiste per i tributi armonizzati, con invalidità dell’atto ove il contribuente enunci le ragioni che avrebbe potuto far valere, mentre per i tributi non armonizzati non è rinvenibile un analogo vincolo generalizzato. Il contraddittorio è espressamente previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 nella specifica ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali d’impresa. Tali presupposti non ricorrono nell’avviso di accertamento IMU impugnato.

Sul secondo motivo, la Corte osserva che l’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013 impone al soggetto passivo, a pena di decadenza, la presentazione di un’apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e recante gli identificativi catastali degli immobili agevolati. Si tratta di un preciso onere formale non sostituibile da altre forme di denuncia, né superabile dalla conoscenza aliunde del Comune. Le norme che stabiliscono esenzioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 preleggi, sicché non è praticabile l’interpretazione estensiva. L’omessa presentazione comporta la non spettanza del beneficio.

Sul terzo motivo, la Corte esclude l’incertezza normativa oggettiva rilevante ai fini dell’esclusione delle sanzioni, poiché la portata delle norme applicate risulta chiara e la disciplina era entrata in vigore l’anno precedente rispetto all’annualità accertata. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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