Motivazione apparente della CTR sull’onere probatorio nel redditometro (Cass. civ. Sez. V n. 15124 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione ad accertamento redditometrico fondato sull’art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600/1973, la sentenza della CTR che si limiti ad affermare l’adempimento solo parziale dell’onere probatorio del contribuente è affetta da motivazione apparente ed è nulla ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Il giudice di merito deve dare contezza del perché le circostanze dedotte dal contribuente non abbiano superato la presunzione legale relativa di maggior reddito, non essendo sufficiente il richiamo astratto ai principi sul riparto dell’onere probatorio. Il vizio attiene all’esistenza stessa della motivazione, non alla sua sufficienza, con conseguente cassazione con rinvio.
Il Fatto
Il contribuente riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2005. L’Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito complessivo ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, rettificando il dichiarato di € 9.754,00 e accertando un maggior reddito di € 56.238,00, sulla base della disponibilità di abitazione principale, due abitazioni secondarie e di un’autovettura di grossa cilindrata.
Dopo l’infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, il contribuente proponeva ricorso e la C.t.p. di Frosinone annullava l’avviso. La C.t.r. del Lazio, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, rideterminava il reddito in € 34.757,00. Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi per la loro stretta connessione. Entrambi denunciano un vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio offerto dal contribuente: il primo sotto il profilo della violazione di legge, il secondo sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi.
Il Collegio richiama l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e l’interpretazione delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, identificandosi nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. È esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.
La C.t.r., pur avendo correttamente richiamato i principi sul riparto dell’onere probatorio in tema di accertamento redditometrico, si limita ad affermare che il contribuente avrebbe adempiuto solo parzialmente al proprio onere, senza spiegare come tale conclusione si giustifichi alla luce dei principi stessi. Non si pronuncia, in particolare, sulle circostanze dedotte — modalità d’acquisto dell’autovettura, destinazione dell’immobile, somma ereditata, presenza nel nucleo familiare di persone con reddito.
Il Giudice del merito mostra così di ritenere a priori corretta la rideterminazione operata dall’Ufficio in sede di adesione, senza dare contezza delle ragioni del mancato superamento della presunzione legale relativa di maggior reddito. La Corte richiama sul punto anche Sezioni Unite n. 22232 del 2016, secondo cui la motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture.
Il ricorso è pertanto accolto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo e motivato esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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