Rimborso spese di viaggio per dipendente comandato: onere della prova al contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 15164 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal dipendente comandato presso una sede di lavoro diversa da quella ordinaria ha natura risarcitoria o ripristinatoria e non retributiva. Il trattamento fiscale dipende dalla struttura del rimborso: quello analitico, ancorato agli esborsi effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati per vitto, alloggio e viaggio, non determina tassazione in capo al dipendente; quello forfetario, operato mediante provvista di denaro, concorre alla formazione del reddito per l’importo che eccede il limite massimo di legge. Nell’istanza di rimborso delle maggiori ritenute l’onere della prova grava sul contribuente istante, cui spetta dimostrare la quantità del rimborso erogato e il suo rapporto con il limite forfettario.

Il Fatto

Il contribuente, dipendente di una società dal 1992 con sede di servizio originaria, è stato comandato a partire dall’anno 2000 presso una sede ubicata in altra provincia, dove si è recato quotidianamente. Ritenendo che le spese di viaggio avessero natura risarcitoria e non retributiva, ha presentato istanza di rimborso delle maggiori ritenute sulle spese di viaggio corrisposte per gli anni dal 2001 al 2005.

Formatosi il silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente ha proposto ricorso al giudice di prossimità, che ha accolto le sue ragioni. L’Ufficio ha appellato e il giudizio di secondo grado ha confermato la prima sentenza; avverso tale pronuncia l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con unico mezzo, cui il contribuente ha replicato con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esamina l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal contribuente. Questi, rimasto contumace nel grado d’appello, aveva dedotto la nullità della notifica del ricorso per cassazione presso il domicilio eletto in primo grado, ormai non più funzionale. La Corte osserva che la costituzione della parte privata tramite controricorso dimostra che la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo: essa deve pertanto ritenersi sanata, mentre la notifica del controricorso è tempestiva.

Nel merito, il motivo è proposto ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. per violazione o falsa applicazione dell’art. 51 d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 2697 cod. civ. L’Ufficio lamenta che i giudici di merito abbiano travisato le sue difese, riferendosi a una circolare diversa da quella rappresentata, e richiama il carattere onnicomprensivo della retribuzione del lavoratore dipendente e i caratteri eccezionali del rimborso spese forfettario.

La Corte richiama il proprio orientamento consolidato. Il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di lavoro in comando ha natura risarcitoria o ripristinatoria. In tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta può essere analitico, se ancorato agli esborsi effettivamente sostenuti e documentati, ovvero forfetario, se operato mediante riconoscimento di una provvista di denaro: nel primo caso non determina tassazione, nel secondo l’importo che oltrepassa il limite massimo concorre alla formazione del reddito di lavoro (Cass. V, n. 8489/2020). Ha inoltre richiamato il principio per cui il rimborso spese di accesso alla sede di lavoro in Comune diverso da quello di residenza, determinato con criterio forfettario, è ontologicamente diverso dalle indennità di trasferta e non rientra nelle ipotesi di deroga al principio di onnicomprensività del reddito (Cass. T, n. 2124/2024).

La Corte rileva quindi l’errore del collegio d’appello, che ha addossato all’Ufficio la prova che le somme ricevute eccedessero quelle effettivamente sostenute. Trattandosi di istanza di rimborso, l’onere della prova era in capo al contribuente istante. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice di merito perché accerti la quantità di rimborso erogato e il suo rapporto con il limite forfettario di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *