Accertamento induttivo e contabilità occulta superano gli studi di settore (Cass. civ. Sez. V n. 15406 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’Ufficio può procedere ad accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 anche in presenza di scritture formalmente regolari, ove la contabilità risulti complessivamente inattendibile sulla base di elementi indiziari gravi e precisi. Il rinvenimento di una contabilità occulta presso il terzo, con documentazione specificamente riferita ai rapporti con il contribuente, costituisce dato concreto idoneo a superare le presunzioni delle percentuali medie di provvigione desumibili dagli studi di settore. La proposta formulata dall’Ufficio in sede di procedura di adesione, per la sua finalità conciliativa, non integra il fatto storico decisivo la cui omessa valutazione è deducibile ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..
Il Fatto
La vicenda trae origine da tre avvisi di accertamento notificati al contribuente, agente di commercio di una società operante nel settore dell’abbigliamento, per le annualità d’imposta 2009, 2010 e 2011. A seguito di verifiche presso la società e di un verbale di constatazione della Guardia di Finanza, era emerso che il contribuente aveva fatturato provvigioni in misura inferiore a quelle effettivamente percepite, applicando una percentuale del 6% su un imponibile inferiore a quello reale.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando gli accertamenti con l’applicazione della percentuale del 10%. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello incidentale dell’Agenzia, riconosceva invece la percentuale provvigionale del 20%, valorizzando la documentazione extracontabile rinvenuta presso la società. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., sostenendo che la Commissione regionale avrebbe omesso l’esame di un fatto decisivo: la percentuale del 10% che l’Ufficio stesso aveva ritenuto applicabile in sede di procedura di adesione, in coerenza con lo studio di settore che prevedeva un range compreso tra il 5% e il 15%.
La Corte dichiara il motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato. Il contribuente non deduce alcun fatto storico decisivo omesso, ma si duole della mancata applicazione di una percentuale mediana. La proposta formulata in sede di procedura di adesione, per la sua finalità sostanzialmente conciliativa, è strutturalmente diversa dagli indici che rappresentano la fattispecie concreta e non assurge a fatto storico rilevante ai fini della compiuta ricostruzione della vicenda sostanziale. Il motivo è inoltre carente sotto il profilo dell’autosufficienza, non indicando gli atti in cui la questione sarebbe stata sottoposta alla Commissione regionale.
Nel merito, la Corte rileva che la Commissione regionale non ha affatto omesso la disamina delle percentuali medie. Essa ha affermato che il rinvenimento, nella contabilità occulta della società, di documenti attestanti la remunerazione degli agenti secondo la percentuale del 20% costituisce un dato che, per la concretezza della prova documentale, è in grado di superare le presunzioni delle percentuali medie di settore. A fronte di precise indicazioni provenienti dalla contabilità in nero, le risultanze della contabilità ufficiale si rivelano inattendibili, salva puntuale dimostrazione contraria, non fornita.
Con il secondo motivo il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) e comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, lamentando che l’Ufficio avrebbe operato un mero rinvio al verbale di constatazione, utilizzando dati non riconducibili al contribuente e non inerenti al periodo di imposta accertato.
Il motivo è dichiarato inammissibile per violazione dei principi di precisione e autosufficienza: non riproduce le pagine del verbale richiamate e non si confronta con la duplice affermazione della Commissione regionale, secondo cui nell’avviso sono puntualmente indicati le operazioni e i fattori economici posti a base dello stesso e i verbali sono stati notificati alla parte. La Corte richiama il proprio costante insegnamento, espresso tra le altre da Sez. V n. 32129 del 12.12.2018, secondo cui l’accertamento analitico-induttivo è consentito anche in presenza di scritture formalmente regolari, ove la contabilità risulti complessivamente inattendibile per l’esistenza di elementi indiziari gravi e precisi, nella specie rappresentati dalla contabilità occulta rinvenuta nei locali della società.
Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del maggior contributo unificato.
Nota della Redazione
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