Doppia ratio decidendi e inammissibilità dei motivi per difetto di interesse (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15455 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza impugnata si fonda su una doppia ratio decidendi, l’inammissibilità o il rigetto del motivo che investe una sola delle argomentazioni a sostegno della decisione rende inammissibili per difetto di interesse i motivi restanti. Anche se questi ultimi fossero fondati, la sentenza rimarrebbe ferma sulla ratio ritenuta corretta, sicché la cassazione non potrebbe essere pronunciata. I motivi che, a dispetto della rubrica, prospettano questioni di fatto non esaminate dal giudice di merito sono inammissibili ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., se privi di autosufficienza e se nulla dicono sul modo e sui tempi in cui il fatto fu sottoposto al contraddittorio nei gradi di merito.
Il Fatto
La ricorrente chiedeva l’integrazione al minimo della pensione di reversibilità del marito defunto. La Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, respingeva la domanda.
La Corte territoriale riteneva che il marito fosse titolare di una pensione maturata integralmente con contributi versati in Germania e di altra pensione a carico dell’Inps, ottenuta mediante totalizzazione della contribuzione estera e di quella italiana. Quest’ultima era pari a 199 giornate, inferiori ai 10 anni richiesti dall’art. 8, co. 2, l. n. 153/69 per il diritto all’integrazione. Aggiungeva che, cumulando la pensione estera con il pro rata italiano, il trattamento superava comunque il minimo. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; l’Inps resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la sentenza impugnata poggia su una doppia ratio decidendi. Il primo profilo riguarda l’art. 8, co. 2, l. n. 153/69: il marito aveva maturato in Italia 199 giornate, inferiori ai 10 anni richiesti per l’integrazione. Il secondo profilo, introdotto per completezza, si fonda sull’art. 8, co. 4, l. n. 153/69 (testo che rettifica il richiamo al co. 3): l’integrazione non spetta quando, cumulando la pensione estera con quella italiana, il trattamento superi il minimo.
Da qui la regola processuale. In caso di doppia ratio, se il motivo che investe una delle argomentazioni è rigettato o inammissibile, divengono inammissibili per difetto di interesse i motivi restanti. Anche ove fondati, essi non condurrebbero alla cassazione, poiché la sentenza resterebbe ferma sulla ratio ritenuta corretta (richiamata Cass. 12372/06). Nel caso concreto i primi due motivi investono la prima ratio; il terzo investe la seconda. Poiché i primi due sono inammissibili, il terzo segue la stessa sorte.
I primi due motivi sono inammissibili perché, a dispetto della rubrica, non deducono falsa applicazione di norme di legge, ma prospettano questioni di fatto non considerate dalla Corte d’appello, fuori dai limiti dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. e in modo non autosufficiente.
Il primo motivo deduce la residenza in Italia del marito al tempo del pensionamento, ma nulla dice sul modo e sui tempi in cui la questione fu sottoposta al contraddittorio nei gradi di merito, come richiesto dalla norma. Il fatto omesso, ricorda la Corte, deve essere stato oggetto di discussione tra le parti e non essere pacifico (Cass. 26274/18). Il secondo motivo contrasta l’accertamento di fatto sulla maturazione delle 199 giornate: il documento richiamato non è riprodotto in modo specifico e la censura è priva di autosufficienza; inoltre non deduce l’omesso esame di un fatto decisivo. Privo di autosufficienza è anche il richiamo al giudicato del tribunale di Lucera, di cui non è riportato il contenuto.
All’inammissibilità dei primi due motivi segue quella del terzo e la complessiva inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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